Sequestro preventivo dell’azienda: per la dichiarazione dell’anno solare precedente all’esecuzione della misura sono obbligati l’imprenditore sequestratario e il custode giudiziario per le rispettive porzioni di esercizio

by admintrib

“In caso di sequestro preventivo – ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 – della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali”.

Il principio di diritto sopra riportato viene enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza 8383 del 23 marzo 2023 (Pres. Luciotti, Rel. Salemme).

La Corte rileva che che l’avviso di accertamento era notificato al socio unico e legale rappresentante nel 2009, ed all’amministratore giudiziario nominato, a seguito di sequestro preventivo, nel procedimento penale.

Ciò premesso fa presente che in punto di diritto, a rilevare sono due recentissime pronunce della Suprema Corte.

La prima è Sez. 5, n. 6111 del 01/03/2019, Rv. 653036-01, la quale afferma il principio così massimato: “In caso di sequestro preventivo di azienda ex art. 321 c.p.p., il custode giudiziario è chiamato a gestire l’impresa solo dall’esecuzione della misura, sicchè, per quanto riguarda l’anno immediatamente precedente, soggetto passivo delle imposte, obbligato anche a presentare le dichiarazioni fiscali, resta l’imprenditore sequestratario, nei cui confronti l’imponibile fiscale si è ‘cristallizzatò alla fine del menzionato esercizio, al quale, con riferimento a quell’anno, deve essere pertanto notificato l’avviso di accertamento, in qualità di contribuente, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972”.

La seconda pronuncia a rilevare è Sez. 5, n. 29487 del 21/10/2021, Rv. 662598-01, la quale afferma il principio così massimato: “In caso di sequestro dell’azienda disposto ai sensi degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile ‘ratione temporis’), il contribuente è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l’intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all’Agenzia delle entrate l’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente nell’attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell’attività di salvaguardia dell’integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell’ambito dell’accordo negoziale di tipo pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione”.

Siffatte pronunce sono espressamente concordi nell’affermare che, segnando l’esecuzione della misura cautelare reale il momento d’inizio della gestione dell’impresa da parte del custode giudiziario, in riferimento all’anno immediatamente precedente, ed “a fortiori” agli anni ancor più risalenti, “contribuente”, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, è l’imprenditore sequestratario, tenuto alla presentazione della dichiarazione e, per l’effetto, in quanto soggetto passivo delle imposte, legittimo destinatario dell’eventuale notificazione di avviso di accertamento, quale momento di emersione della pretesa impositiva, le cui eventuali conseguenze solo in via di fatto ridondano sul compendio oggetto di misura.

Quanto all’individuazione dell’anno immediatamente precedente, in Sez. 5, n. 6111 del 2019, è agevole constatare, leggendo la massima al cospetto della fattispecie oggetto di giudizio, come l’arco temporale considerato dalla S.C. coincidesse con l’intero esercizio annuale nel corso del quale l’imprenditore sequestratario aveva svolto l’attività, per essere l’amministratore giudiziario subentrato solo nell’esercizio successivo, in pendenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Invece, in Sez. 5, n. 29487 del 2021, venivano in conto finanche anni anteriori a quello immediatamente precedente.

L’insegnamento enunciato da Sez. 5, n. 6111 del 2019, e ribadito da Sez. 5, n. 29487 del 2021, per la “ratio” sottesavi, innanzi brevemente ricordata, è suscettivo di conservar vigore anche nel caso, parzialmente differente da quello “funditus” deciso da Sez. 5, n. 6111 del 2019, in cui, come nella specie, nel corso dell’anno anteriore a quello della dichiarazione, sia intervenuta l’esecuzione della misura con conseguente insediamento dell’amministratore giudiziario.

A termini del suddetto insegnamento, il giorno dell’esecuzione della misura segna lo spartiacque temporale tra la porzione d’esercizio afferente all’imprenditore non ancora sequestratario e quella, simmetricamente, afferente all’amministratore giudiziario: talchè, nell’anno successivo, l’uno e l’altro sono distintamente tenuti, per le rispettive porzioni d’esercizio, alla presentazione di una dichiarazione parziale, cui ciascuno è “ex se” obbligato, salvo che, in ossequio al dovere di cooperazione gravante sull’imprenditore sequestratario con l’amministratore giudiziario (oltretutto nel suo stesso interesse, per il caso di ritorno nella disponibilità del compendio), i due concordino nella presentazione di una dichiarazione congiunta, della quale paritariamente si assumono la responsabilità, sulla base della documentazione, dal primo, resa disponibile e, dal secondo, comunque acquisita o reperita.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo