L’art. 64, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992, nella nuova formulazione, ammette la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione

by admintrib

Interessante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (n. 1448 del 14 febbraio 2023) il cui testo ci è stato gentilmente inviato dall’amico Ivano Tarquini che ha commentato la sentenza per un noto quotidiano economico nazionale (oltre a risultare nel collegio di difesa).

In sostanza in grado di appello la contribuente, constatato un evidente errore commesso dai Giudici di appello (CTR Sicilia) sul merito (questione quindi non più riproponibile in Cassazione) ha impugnato la prima pronuncia in base all’articolo 395 c.p.c. ritenendo (n. 4 dell’articolo appena citato) che ricorresse nel caso specifico “un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. Nel caso specifico il Giudice aveva deciso sulla base dell’errato convincimento che il contribuente fosse un soggetto percettore di reddito di impresa anziché dipendente, anziché di lavoro autonomo. Ciò aveva impedito il diritto al rimborso Irpef, diritto invece perfettamente legittimo.

L’Agenzia delle Entrate, costituitasi eccependo la inammissibilità dell’appello, viene invece tacitata dai Giudici di appello sulla base di una ricostruzione normativa che appare per la verità ineccepibile.

Infatti, l’art. 9, c. 1, lett. cc), d.lgs. 24.09.2015, n. 156 ha riformulato il primo comma dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992, «allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente» (così nella relazione illustrativa al decreto) ed attualmente la norma prevede che «le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura civile»; disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2016, come espressamente previsto dall’art. 12 del decreto di riforma.

Ne consegue che in base alla nuova formulazione del citato art. 64, c. 1, d.lgs. n. 546 del 1992, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 156 del 2015, per i ricorsi per revocazione iscritti dopo detta data, non può più seguirsi l’insegnamento impartito a suo tempo dalla Suprema Corte con riferimento alla precedente disposizione in materia di ricorso per revocazione, secondo cui (Cass., Sez. 5 -, Ord. n. 22385 del 26/09/2017, Rv. 645999 – 01) “in tema di contenzioso tributario, l’art. 64, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992, nella parte in cui subordina l’ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell’accertamento in fatto, non si riferisce all’inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l’impugnazione ma a quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all’impossibilità di contestare l’accertamento in fatto in sede di legittimità; ne consegue l’ammissibilità della revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione”. Oggi è caduto questo presupposto, tant’è che l’art. 398 c. 4 c.p.c. stabilisce che “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo”.

La revocazione di una sentenza di appello, a partire dall’entrata in vigore della novella, come nella fattispecie, è proponibile per tutti i motivi previsti nell’art. 395 c.p.c., quindi anche per il n. 4 (“se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, con la precisazione che sussiste detto errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”). Nel caso in ispecie siamo in presenza di una revocazione c.d. “ordinaria” fondata su vizi palesi intrinseci alla sentenza, che deve essere proposta entro il termine ordinario di 60 gg. dalla notificazione della sentenza o entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione in assenza di notificazione (art. 327 c.p.c.). Nella specie, la revocazione risulta tempestiva in quanto la pubblicazione della sentenza impugnata risale al 29.04.2020 e il mezzo di gravame risulta notificato il 13.11.2020, tenuto conto della sospensione feriale.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo