Sentenza di appello che rinvia per adesione a quella di primo grado senza illustrazione delle ragioni. E’ da cassare.

by Luca Mariotti

L’ Ordinanza 12 gennaio 2015 n. 242 della Corte di Cassazione torna sul tema, mai abbastanza trattato, della motivazione delle sentenze.

A chi non è capitato infatti di vedere una sentenza di appello motivata con una formula generica del tipo “la CTR non ritiene che sussistano elementi per rivedere la sentenza di primo grado” e simili?

Ma tale prassi deve essere posta in confronto con alcuni riferimenti normativi.

Il comma 2 dell’art. 36 del DPR 546/92 in primis indica il contenuto minimo della sentenza:

“La sentenza deve contenere:

      1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

      2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

      3) le richieste delle parti;

      4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;

      5) il dispositivo”.

L’articolo 61 dello stesso Decreto richiama nel processo di appello le norme di quello di primo grado, in quanto compatibili.

Ancora più chiaro è l’articolo 118 disp. att. cod. proc. civ.:

“La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (1).

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione (2).

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici”.

Premesso ciò e tornando all’Ordinanza di ieri, va notato come essa enuncia il principio per cui in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem, alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del therna decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. Si cita poi come recente precedente conforme l’Ordinanza 16 dicembre 2013, n. 28113.

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