Giudizio tributario quale giudizio di impugnazione-merito? Parliamone.

by Luca Mariotti

La recentissima Ordinanza 8 gennaio 2015 n. 106 della sesta sezione della Corte di Cassazione ripropone, seppur innescata da una norma vetusta e ormai, ovviamente, poco utilizzata (l’art. 135 DPR n. 636/72) una questione presente in un recente orientamento della Corte stessa ed estremamente ricorrente nella giurisprudenza della quinta e della sesta sezione (nn. 7321, 7662, 7950, 8817, 8825, 9130, 9150, 13141, 14421, 15670, 20051, 20444, 22265, 24080, 25077, 26836, 26855 solo per parlare degli ultimi mesi del 2014).

Il principio reiterato è il seguente. Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito. Esso non mira alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma è diretto alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Dunque il giudice tributario, che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare l’esatta pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti, onde ricondurla alla corretta misura.

Nel caso specifico era in contestazione una sentenza (vecchio rito) della Commissione Tributaria Centrale. Secondo gli ermellini, la CTC, pur riconoscendo l’esistenza di un fatto associativo correlato alla creazione di operazioni inesistenti, avrebbe errato facendo scaturire l’annullamento della pretesa nei confronti del contribuente solo dalla circostanza che l’atto impositivo fosse stato emesso nei confronti del detto soggetto e non anche indirizzato alle altre persone coinvolte, omettendo con ciò di compiere le attività di verifica della pretesa fiscale nei confronti del soggetto che aveva proposto il ricorso contro l’accertamento dell’Ufficio. Così facendo la sentenza impugnata ha disatteso il principio, sopra enunciato, secondo il quale l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di “impugnazione-annullamento”, orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd. “impugnazione-merito”, perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte; ne consegue che il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Ineccepibile il riferimento alle “domande di parte”. Ma se l’Amministrazione (che sappiamo essere parte attrice in senso sostanziale del giudizio) semplicemente accerta, senza alcuna domanda in subordine, ci chiediamo come sia possibile riqualificare la pretesa iniziale in una di ambito ridotto. Chi commenta confessa tuttavia la propria scarsa conoscenza dell’intera gamma giurisprudenziale sul punto. Saranno anzi utili i Vs. contributi e suggerimenti, anche sui “social” o da inserire nel ns. approfondimento.

Ci proponiamo pertanto, anche col Vs. aiuto, di tornare su questo orientamento giurisprudenziale che in prima battuta non ci convince del tutto e che oscilla tra principio amministrativo di conservazione degli atti (non certo da praticare nelle aule di Giustizia specie se gli atti sono errati) e la vecchia e superata concezione dell’accertamento come “provocatio ad opponendum” accantonata dalla ritualità del processo tributario dal 1996 in avanti. Non pare insomma, salvo errori, che l’accertamento possa tracciare un “perimetro” entro cui il Giudice deve muoversi. Esso dovrebbe, viceversa, definire l’esatta pretesa ed i motivi di essa in attuazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

Una ulteriore annotazione, del tutto sintetica, sul punto. Una rapida ricognizione di questo “orientamento” della Cassazione ci mostra questa realtà. Ogni sentenza rinvia a precedenti fino alla Sentenza 16171 del 23/12/2000. Essa afferma questo principio come un dato di fatto, senza fornirne alcuna illustrazione sul piano giuridico. Forse qualche parola in più servirebbe nelle prossime pronunce della quinta e sesta Sezione….

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