Ritardo minimo nel pagamento di una rata: la rateazione non viene meno (anche prima della riforma).

by Luca Mariotti

La sentenza del 30 maggio 2016 della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 3410/1/16 offre alcuni spunti interessanti sulla questione del rapporto necessario tra comportamento del contribuente e sanzioni tributarie da irrogare. La riforma del 1997, infatti, malgrado preveda istituti come la personalità, la colpevolezza, la proporzionalità tra comportamento e sanzione trova sempre, nell’attuazione pratica delle sue previsioni da parte degli uffici, dei riferimenti “edittali” applicati quasi sempre assai acriticamente.

Nel caso di cui parliamo la società contribuente aveva versato la prima rata di una rateazione relativa ad un preavviso di irregolarità con un giorno di ritardo. Pertanto la rateazione non veniva ritenuta valida e il sistema elaborava automaticamente gli importi dovuti, a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Nel ricorso introduttivo la società lamentava la sproporzione tra la violazione dell’adempimento (un giorno di ritardo nel versamento della rata) e l’ammontare delle sanzioni irrogate in misura piena (30%) in cartella.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 4482/32/15, ha accolto il ricorso sostenendo che il ritardo “sebbene effettuato in lieve ritardo” non fa venir meno, in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, l’interesse attuale e concreto dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione (Cass. n. 6905/11).

Nell’appello proposto dall’Agenzia la CTR ha ritenuto che il ritardo di un solo giorno nel pagamento di una sola rata non possa che evidenziare l’accidentalità dell’evento e non quindi l’intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste, manca, quindi, nel caso in esame quell’intenzionalità sanzionabile a termini di legge.
Inoltre per la CTR la misura eccessiva della sanzione per un solo giorno di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio.
E, d’altra parte, l’illogicità delle sanzioni, in caso di lievi ritardi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, con il comma 31 dell’art. 23 del DLgs. n. 98/2011, ha esteso a tutti i tributi l’ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, della sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.
Lo stesso concetto è stato poi ripreso e indicato più specificamente con il DLgs. n. 159 del 24.09.2015 che ha introdotto il principio del “lieve inadempimento”, in base al quale viene stabilito che la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni.

L’appello dell’Agenzia viene quindi respinto.

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