La sentenza tributaria che rileva un errore dell’ufficio deve rideterminare l’imposta corretta.

by Luca Mariotti

L’articolo 35, terzo comma, del D.Lgs 546/92 stabilisce la regola per cui alle deliberazioni delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

La Corte di Cassazione ricorda tale principio nella lunga e articolata sentenza 28 giugno 2016, n. 13296 (si veda in particolare il punto 11).

Infatti il giudice di appello aveva rimesso all’Ufficio l’onere, una volta verificato di essere <incorso nel grossolano materiale errore di computare anche l’iva tra i maggiori ricavi> accertati, di <procedere a al ricalcolo dei ricavi medesimi scorporando dagli stessi l’iva erroneamente calcolata e rideterminare conseguentemente le imposte effettivamente dovute>, nonché di <procedere all’abbattimento percentuale dei maggiori costi presumibili, correlati ai maggiori ricavi presunti> e di rideterminare le sanzioni irrogate mediante applicazione del regime del cumulo giuridico anche pluriennale (art. 6, comma 5, d.lgs. 471 del 1997 e art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997).

Rimettendo alla parte pubblica tali attività, secondo la Corte, la CTR è venuta meno all’obbligo di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta e delle sanzioni dovute dalla contribuente, <che è oggetto dei poteri del giudice tributario oltre che suo preciso dovere istituzionale> (cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26157 del 2013).

La Corte ricorda come il processo tributario sia di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Da ciò discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte>.

La statuizione nella specie adottata dalla CTR, allora, si risolve sostanzialmente in una pronuncia parziale, sull’an della pretesa tributaria ma non sul quantum, in violazione proprio del divieto posto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, di pronuncia da parte delle commissioni tributarie di sentenza di condanna generica, avente natura di sentenza non definitiva, come correttamente denunciato dalla contribuente nel ricorso per Cassazione.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo