Rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione: la nota di variazione ex art. 26 d.P.R. IVA resta lo strumento principale, ma attenzione ai limiti temporali

by admintrib

Con risposta ad interpello n. 762 del 4 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come l’emissione di note di variazione ex articolo 26 del decreto IVA è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione, mentre il ricorso all’istituto del rimborso dell’imposta mediante apposita istanza disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto IVA è norma avente carattere residuale ed eccezionale.

Nei fatti la società Istante rendeva noto all’Ufficio di aver emesso in data 7 novembre 2019 alcune fatture nei confronti di altra società versando regolarmente l’IVA all’Erario. A seguito della contestazione di tali fatture da parte della società ricevente, la quale non aveva mai corrisposto gli importi né portato in detrazione l’IVA, le due società stipulavano un accordo transattivo per definire la questione. La società Istante chiedeva dunque all’Ufficio chiarimenti circa la possibilità di procedere a variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. IVA in relazione alle fatture emesse ovvero di presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del d.P.R. IVA.

Come ricordato dall’Agenzia l’emissione di note di variazione ex articolo 26 del decreto IVA è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.

Del resto l’articolo 26, comma 3, del decreto IVA, nell’estendere la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione di cui al precedente comma 2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale, ne limita la portata temporale. Infatti ai sensi proprio del comma 3 “la disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”.

Invece, nell’impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, può farsi ricorso all’articolo 30-ter del d.P.R. IVA presentando apposita istanza di rimborso “a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Tuttavia, come ricordato dall’Ufficio, non è possibile “il ricorso all’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto IVA che, essendo norma residuale ed eccezionale, trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Il suddetto istituto, infatti, non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo”.

Fermo quanto sopra, l’Agenzia ha evidenziato, in continuità con la linea interpretativa dei giudici di legittimità sul punto, che il diritto al rimborso deve comunque essere riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale “il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente”, circostanza che ricorre, ad esempio, “quando risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione)” (così, Cassazione, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20843).

Nel caso di specie l’Agenzia ha dunque respinto la possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA, ma confermato la facoltà dell’Istante di procedere alla richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del medesimo decreto, entro il termine di due anni dalla data del versamento avvenuta il 16 dicembre 2019.

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