Rimborso dell’IVA anche dopo i due anni previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1426 depositata il 26 gennaio 2016 si occupa del caso di una società che aveva emesso alcune fatture per prestazioni di servizio applicando l’Iva con l’aliquota ordinaria. In fase di accertamento si è invece ritenuto che si trattasse di operazioni fuori campo Iva, chiedendo alla committente di versare l’iva già detratta.

La società, dopo aver pagato, ha chiesto la restituzione dell’IVA al proprio prestatore di servizi. La società che aveva emesso le fatture quindi, a sua volta, ha richiesto il rimborso all’Agenzia. L’Ufficio rigettava l’istanza.

L’Agenzia, nella propria costituzione in giudizio, sosteneva la tesi per cui la domanda di rimborso era in realtà tardiva poiché presentata oltre il termine biennale previsto dall’articolo 21 Dlgs 546/92, ritendo non rilevanti le vicende legate all’accertamento notificato alla committente.

Entrambi i gradi di merito, accoglievano le doglianze del contribuente.

L’Agenzia ricorreva così per Cassazione eccependo l’errata interpretazione dell’art. 21 citato.

Ricordiamo che tale articolo prevede che la domanda di restituzione di un’imposta non dovuta in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La Suprema Corte, respinge il ricorso dell’ufficio richiamando i propri precedenti. In particolare viene ricordato che la Cassazione stessa ha ritenuto che il soggetto legittimato può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza ex art. art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo; ciò conformemente a quanto affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15 dicembre 2011 (causa C- 427/10), per cui il principio di effettività del diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza previsto per il prestatore del servizio, a meno che il soggetto passivo resti completamente privato del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta, ma solo se questo ha ad oggetto l’imposta che “egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi” in forza di un comando imperativo, e non già per qualsiasi imposta della quale il committente pretenda o abbia preteso il rimborso, nè per quella che il prestatore abbia rimborsato spontaneamente (Cass. n. 12666/2012, nn. 6600-6605/2012; Cass. n. 3627/2015).

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