Prelievi non giustificati: il blocco della presunzione ex art. 32 per i professionisti va esteso anche a talune imprese?

by Luca Mariotti

E’ noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».

Con tale sentenza, quindi, la presunzione per cui i prelievi non giustificati dei professionisti potessero essere considerati dei compensi è venuta meno.

E come è sovente successo in passato quando si è affermato un principio costituzionalmente tutelato a favore dei lavoratori autonomi, era da prevedere che queste conclusioni, se non altro per un normale criterio di ragionevolezza, venissero estese a talune categorie di imprese il cui modus operandi, per varie ragioni, non si discosta da quello dei lavoratori autonomi e quindi può essere suscettibile delle medesime tutele.

Ecco allora che la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con la sentenza n. 18/13/16 del 22 gennaio 2016, estende il principio affermato dalla Consulta nel 2014 ad un piccolo imprenditore (carrozziere).

Letteralmente:

“Si tratta dunque nel caso di specie di valutare se l’attività del ricorrente, esercente l’attività di riparatore di carrozzerie possa in qualche modo ritenersi equiparabile a quella di lavoro autonomo piuttosto che a quella d’impresa. Nel caso del carrozziere, operante come ditta individuale, appare indubbio che la produzione del reddito non è necessariamente collegata al sostenimento di costi (come invece potrebbe essere nel caso di un imprenditore intermediario commerciale), quanto piuttosto alla sua capacità personale, alla stessa stregua di un lavoratore autonomo. Tra l’altro la Corte Costituzionale era giunta ad escludere l’applicabilità della correlazione “prelievo = costo = ricavo” ai lavoratori autonomi anche sul rilievo che, potendo ricorrere gli stessi alla contabilità semplificata, ne derivava la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali: e, a ben vedere, anche l’attuale ricorrente per gli anni oggetto di verifica si era avvalso della contabilità semplificata. Dunque, sembrano sussistere nel caso di specie gli stessi elementi che hanno consentito alla Corte di escludere per il lavoratori autonomi la inclusione trai i ricavi di somme pari ai prelievi non giustificati.

In accoglimento della sollevata eccezione, dunque, deve ritenersi illegittima la inclusione tra i ricavi di somme pari ai prelievi non giustificati”

Si tratta di un precedente sicuramente non del tutto illogico, che segnaliamo perché potrebbe avere sviluppi futuri molto interessanti.

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