Regime agevolato l. 398/1991: l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non si estende in maniera generalizzata a tutti gli aderenti

by admintrib

“L’art. 9-bis (D.L. n. 417/1991), pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo – senza fine di lucro – e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari”.

Questo il principio di diritto affermato con sentenza n. 10711 del 4 aprile 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Castorina).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva distinti avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 nei confronti di una associazione pro loco con i quali, negata l’applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/91, procedeva al ricalcolo delle imposte dovute secondo le disposizioni del TUIR in materia di enti non Commerciali. La CTP di Terni, riuniti i ricorsi, accoglieva le doglianze dell’associazione; la CTR Umbria, riformando la decisione di primo grado, quelle dell’Agenzia. Seguiva dunque ricorso in Cassazione con il quale l’associazione lamentava che erroneamente la CTR avesse ritenuto che l’ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente la tracciabilità dei pagamenti e alla connessa decadenza dalle agevolazioni si estendesse anche alle associazioni pro loco.

Come noto l’art. 1 della L. n. 398/1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato (fra cui la determinazione forfettaria del reddito imponibile e agevolazioni in materia di Iva per le operazioni connesse con gli scopi istituzionali dell’Ente).

Successivamente l’art. 9- bis del D.L. n. 417/1991 ha stabilito che “alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.

Come osservato dalla Corte però le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991 non prevedono obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti.

È invece l’art. 25 della L. n. 133/1999, come modificato dall’ art. 37, comma 5, della L. n. 342/2000 che ha introdotto, al comma 5, l’obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 1.000 euro a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità pena la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991.

Come precisato dai Giudici di Legittimità tuttavia tale obbligo non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991, ma esclusivamente nei confronti di: società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro; società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque sancito con riferimento all’obbligo della tracciabilità dei pagamenti introdotto con l’art. 25 della l. n. 133/1999 che nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti di tutte le associazioni senza fine di lucro e delle associazioni Pro Loco.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

 

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