Quadro RW ravvedibile mediante dichiarazione integrativa: la mancata compilazione del modulo non rappresenta un’omessa dichiarazione

by admintrib

Con Ordinanza n. 31626 del 4 novembre 2021 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Di Marzio) ha ribadito l’ormai consolidato principio di diritto secondo cui la mancata presentazione del quadro RW può essere oggetto di ravvedimento mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa, non potendosi considerare la mancata compilazione del modello stesso alla stregua di un’omessa dichiarazione.

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente l’avviso di accertamento n. T7L011000675 2011, con il quale contestava l’omessa dichiarazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi presentata in data 28.9.2007 (redditi 2006). Il contribuente ricorreva in CTP affermando di aver sanato la propria posizione mediante dichiarazione integrativa. A seguito dell’accoglimento del ricorso l’Ufficio adiva la CTR contestando l’operato del giudice di prime cure e sottolineando come la dichiarazione integrativa fosse stata presentata oltre i 90 giorni disposti dall’art. e dovesse pertanto ritenersi omessa. La CTR disattendeva le doglianze dell’Ufficio che ricorreva dunque in Cassazione.

La Corte ha evidenziato come “il modulo RW è una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, ed ivi deve essere indicata, tra l’altro, la somma dei trasferimenti di capitali effettuati all’estero nell’anno di imposta. Se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”.

Peraltro, come ricordato dai Giudici di Legittimità, è ormai consolidato il principio di diritto giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione dei redditi avendo natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, può essere emendata (o ritrattata) dal contribuente, se frutto di errore, con effetti, però, diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati” (cfr. Cass. sez. V, 10.02.2010, n. 2926).

La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia e considerato che il contribuente avesse presentato la dichiarazione integrativa prima della notificazione dell’atto impositivo, ha dunque confermato la corretta interpretazione operata dalla CTR la quale aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi non potesse qualificarsi come una omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì come la mera mancata compilazione di una parte di essa, non rilevando dunque i termini di cui all’art. 2, comma 7, Dpr n. 322 del 1998.

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