Perizia UTE e perizia di parte ricorrente nel giudizio tributario.

by Luca Mariotti

La sentenza 31 marzo 2017 n. 8415 della Corte di Cassazione, Sez. V Civile (Pres. Botta, Rel. Fasano), ha il pregio di trattare con un buon grado di sintesi il tema del riflesso in ambito processuale della perizia UTE a base di un accertamento di valore e del contemporaneo valore probatorio della perizia prodotta dal contribuente in giudizio per confutare la prima.

Si tratta di una sentenza che adotta riferimenti (anzi, veri e propri copia-incolla) tratti da altre precedenti massime nelle quali, curiosamente, il Presidente Chindemi ha più volte presieduto il collegio giudicante.

In primis che valore ha la perizia UTE nel giudizio tributario e nella motivazione dell’atto di accertamento? Mutuando da una recente sentenza (n. 10224 del 18 maggio 2016) si apprende che: “dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile – redatta dall’Ufficio tecnico erariale o  da  altro organismo interno all’amministrazione stessa, e da quest’ultima prodotta  in giudizio – costituisce una relazione tecnica di  parte  e  non  una  perizia d’ufficio, nè altra risultanza dotata di efficacia probatoria  preminente  e privilegiata; ad essa, pertanto, deve essere attribuito il  valore  di  atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza,  non  anche  per quel che riguarda il suo contenuto estimativo”.

E’ sufficiente il riferimento alla perizia UTE per motivare l’avviso di accertamento? Per la verità non sono mancate pronunce di merito negative (Cfr. per esempio Sent. n. 312 del 10 gennaio 2000 della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I). Ma la Corte ci ricorda invece che l’obbligo di motivazione si considera assolto “quando l’Ufficio enunci il “petitum” ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l’avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall’UTE (Cass. sez. 5, n. 25559 del 2014, Cass. Sez. 5, n. 6929 del 25.3.2011, Cass. 21515 del 2005”.

Se la stima è UTE è confutata da una perizia del contribuente che valore hanno le due in giudizio? Sono entrambe perizie di parte. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, n. 4363 del 2011, Cass., Sez. 5, sent. n. 8890 del 2007, Cass. Sez. 5, n. 9357 del 2015). Quindi il giudice che prediliga una delle due valutazioni dovrà spiegare, seppur sinteticamente, le ragioni per le quali  ha  ritenuto  tale stima corretta e convincente. Altrimenti la sentenza denoterà un possibile vizio di motivazione.

Forse, ci permettiamo di sottolineare, la motivazione della scelta non deve essere solo presente nella sentenza, ma deve essere anche logicamente accettabile e coerente con i compiti di chi è chiamato ad applicare la Legge e non a dirimere questioni tecniche specifiche. E dunque, il giudice interverrà certamente in caso di evidenti errori o palesi omissioni in una delle due valutazioni. Diverso pare il caso in cui il Giudice tributario scelga una rispetto all’altra entrando nel merito di dettagli tecnico-estimativi che non sono parte del proprio bagaglio di conoscenze. Una CTU in questi casi si imporrebbe, probabilmente.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo