Percezione di maggiori utili in società a ristretta base partecipava: illegittimo l’avviso di accertamento notificato al socio se per la società è annullato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria

by admintrib

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 8652 del 16 marzo 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. D’Orazio).

Come tuttavia ricordato nell’occasione dai Giudici di legittimità il carattere pregiudicante del giudicato “non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale”.

Nei fatti la CTR Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2004, dall’Agenzia delle entrate, a titolo di reddito di partecipazione in una s.r.l. a ristretta base partecipativa. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che l’avviso di accertamento a carico della società, riguardante il reddito di impresa per lo stesso anno 2004, era stato annullato nel 2010 con sentenza della CTP di Caserta, con la conseguente contestazione in primo grado circa il presupposto e l’origine dell’accertamento del reddito di partecipazione a carico dei soci. Da qui ricorreva per Cassazione l’Agenzia dolendosi della violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in quanto, una volta accertati utili extrabilancio, la ristretta base azionaria avrebbe costituito presunzione semplice idonea, anche di per sé sola, a far ritenere l’attribuzione pro quota ai soci.

I Giudici di legittimità, ricostruita l’intera vicenda, hanno evidenziato come, in merito agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, con quattro distinte sentenze la Cassazione aveva respinto i ricorsi dell’Agenzia avverso le sfavorevoli pronunce della CTR Campania, in particolare adducendo come l’Ufficio non avesse depositato in giudizio il processo verbale di constatazione con i relativi allegati.

La Corte dunque, respinto il ricorso dell’Ufficio in virtù dei suesposti principi, ha chiarito come una volta venuto meno l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in relazione agli utili extracontabili, ne sono necessariamente rimasti travolti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci delle società a ristretta base partecipativa.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

 

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