Operazioni antieconomiche: è sufficiente la prova presuntiva contraria.

by Luca Mariotti

Tre gradi di giudizio per confutare un ragionamento presuntivo parziale che poggia sull’antieconomictà. Parziale poiché di fronte alla vicenda di un rivenditore che acquistava talune auto a prezzi più bassi di quelli della successiva rivendita, l’Agenzia aveva attivato l’accertamento induttivo di cui all’art. 39, secondo comma, DPR 600/73.

Ma non si era tenuto conto che tali operazioni erano solo una parte della transazione complessiva, nella quale si era anche venduta un’autovettura nuova ritirando l’usato a prezzi elevati. In pratica vi era stata una sopravalutazione dell’usato, anziché uno sconto sul nuovo.

La Corte di Cassazione con la sentenza 19408 del 30 settembre 2015 respinge il ricorso dell’Agenzia contro la sentenza di appello. Ribadisce infatti la correttezza e la sufficienza della motivazione della CTR per cui la incontroversa sopravvalutazione dei veicoli usati acquisiti in permuta dalla contribuente andava inserita nel contesto complessivo dell’operazione, ritenendo dunque che, a fronte della valutazione di antieconomicità da parte dell’Agenzia e del conseguente accertamento induttivo, la contribuente avesse fornito un’adeguata giustificazione.

Non è dunque ravvisabile, secondo la Corte, la dedotta violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova posto dall’art. 2697 c.c., atteso che la CTR ha appunto ritenuto che la contribuente avesse assolto all’onere della prova contraria, sulla stessa gravante, a fronte della presunzione iuris tantum derivante dalla antieconomicità dei veicoli ceduti in permuta, posta a fondamento dell’accertamento dell’Ufficio.

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