Omesso versamento di ritenute: è reato solo se si sono certificate.

by Luca Mariotti

Sentenza da menzionare quella della terza Sezione penale della Cassazione (n. 40526 del 1° ottobre 2014) commentata oggi anche dal Sole 24 Ore. L’oggetto riguarda il disposto dell’articolo 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La norma ora sanziona “chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”. In dottrina si e’ sostenuto che questa nuova figura criminosa sarebbe lontana dall’impianto dei reati tributari introdotto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che aveva inteso punire i casi di frode e di rilevante ed effettivo danno per l’Erario. La riforma del 2000 aveva posto l’attenzione su una serie di reati caratterizzati dal dolo specifico di evasione, e relativi al principale obbligo posto in capo al contribuente, la dichiarazione annuale dei redditi e IVA, ed alle condotte fraudolente ad esso connesse. Il reato in esame, invece, secondo i Giudici della terza Sezione, “ha ad oggetto un’obbligazione tributaria il cui titolare giuridico rimane il sostituito, e il mancato pagamento delle ritenute da parte del sostituto non e’ determinato dalla volonta’ di evadere le tasse, sicche’ l’elemento soggettivo non e’ dato dal dolo specifico di evasione, ma dal dolo generico”.

Quindi “La nuova norma penale presenta una differenza sostanziale rispetto a quella precedente della Legge n. 516 del 1982, in quanto e’ ora previsto come elemento costitutivo del reato la circostanza che si tratti di “ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”. A differenza della precedente fattispecie penale, quindi, “per la integrazione del reato non e’ piu’ sufficiente il solo mancato versamento delle ritenute (che di per se’ costituisce illecito amministrativo e dara’ luogo alla applicazione della sanzione amministrativa), ma occorre anche un precedente comportamento commissivo, ossia che il soggetto abbia rilasciato al sostituito la relativa certificazione, e che le ritenute il cui versamento e’ omesso siano appunto quelle che hanno formato oggetto della detta certificazione. Il reato dunque e’ integrato solo nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci le certificazioni ma non provveda a versare le somme trattenute a titolo di ritenuta entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale; quindi, restano escluse dall’applicazione della norma tanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale quanto il mancato rilascio della certificazione dell’avvenuto versamento; condotte queste che erano invece punite sotto la vigenza della Legge n. 516 del 1982”.

Inoltre si sottolineano le differenze nella condotta che è alla base dell’illecito penale rispetto a quella sottostante all’illecito amministrativo. “Nell’illecito penale di cui all’articolo 10 bis, la condotta commissiva e’ costituita sia dalla erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte e di versamento delle stesse all’Erario con le modalita’ stabilite, e sia dal rilascio al soggetto sostituito di una certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle ritenute operate nell’anno precedente, mentre la condotta omissiva si concretizza nel mancato versamento, per un ammontare superiore a euro 50.000, delle ritenute complessivamente operate nell’anno di imposta e risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente”.

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