Cartelli con foto degli immobili posto nella vetrina di un’agenzia immobiliare: sconta l’imposta sulla pubblicità.

by Luca Mariotti

Nell’età finale dell’impero romano il peso e l’importanza dei burocrati crebbero moltissimo. Essi erano ormai nominati a vita. Il punto più alto della loro autorità e delle relative complicazioni si toccò nell’impero bizantino (da cui il termine “bizantinismo”). Queste considerazioni storiche preludono ad un breve commento ad una sentenza della Cassazione (16 ottobre 2014, n. 21966) che, se non fosse per il rispetto che meritano i Supremi Giudici (che applicano in definitiva le leggi che ci sono), parrebbe estrapolata dalla commedia dell’arte o da qualche pellicola di Totò.

La questione importantissima, al punto da richiedere tre gradi di giudizio, è l’assoggettamento o meno ad imposta sulla pubblicità (un tributo attualissimo e direttamente riferibile, come molti, alla capacità contributiva in esso insita…) degli annunci immobiliari nella vetrina di un’agenzia immobiliare.

Per la Commissione Regionale “la vetrina … deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati e la loro mera descrizione; ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell’appellato, non vale ad integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario, anche se i cartoncini si prendono in considerazione nel loro numero globale, affissi su di un supporto di tre metri quadrati”. Insomma si tratta di “un mezzo per velocizzare i contatti e le scelte”, giacché l’agente immobiliare “non potendo esporre in vetrina il bene trattato, lo descrive”.

Ma secondo la Suprema Corte la questione, posta in questi termini non regge. Infatti “l’equiparazione operata dal giudice di merito tra l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili in vendita o in locazione e l’esposizione di merce nei locali di un negozio di commercio al dettaglio, ancorché suggestiva, è in realtà fuorviante e non può essere condivisa, perché nel caso del dettagliante ciò che viene esposto è il bene offerto in vendita, mentre nel caso in esame ciò che viene esposto non è il bene offerto in vendita, ma una descrizione di tale bene”.

Ciò premesso, i Giudici osservano che “ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 507/93 il presupposto dell’imposta di pubblicità è costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Inoltre, Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

Quindi si conclude che l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobile offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità.

Si valutano poi le ipotesi di esenzione dall’imposta per specifiche norme. Segnatamente quelle previste lettera a) o dalla lettera b) dell’articolo 17 D.Lgs. 507/93. Occorre insomma stabilire se i cartelli descrittivi degli immobili offerti in vendita o locazione vadano considerati “mezzi pubblicitari” per i quali l’esenzione opera purché essi non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, o “avvisi al pubblico”, per i quali l’esenzione opera purché essi non superino, ciascuno individualmente, la superficie di mezzo metro quadrato.

Ma la conclusione è negativa sia per l’una che per l’altra ipotesi. Imposta sulla pubblicità dovuta, quindi. Benvenuti a Bisanzio!!!

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