Con ordinanza n. 18179 del 7 giugno 2022 (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna ad esprimersi in relazione alle conseguenze per il sostituito dell’omesso rilascio della certificazione inerente alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Nei fatti l’agente della riscossione emetteva nei confronti di un contribuente persona fisica una cartella esattoriale per omesso versamento di IRPEF anno d’imposta 2006, sanzioni ed interessi. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in seguito all’esito favorevole al contribuente in CTP, veniva accolto dalla CTR dell’Abruzzo. Avverso tale sentenza adiva in Cassazione il contribuente lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 ter, 64, 67, d.P.R. 600/1973, 35, d.P.R. 602/1973.
La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo” (cfr.: Sez. 5, n. 14138/2017; Sez. 5, n. 15357/2020).
I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso, hanno dunque sottolineato come con l’affermazione “…la certificazione delle ritenute d’acconto non può essere sostituita da documentazione equipollente…”, il giudice tributario di appello abbia palesemente disatteso il sopra citato arresto giurisprudenziale.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)