ICI/IMU: retroagiscono al momento della domanda gli effetti della sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale

by admintrib

”In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.

Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 18637 del 7 giugno 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Billi).

Nei fatti nel 2011 l’Agenzia del territorio rettificava la rendita di un impianto di produzione di energia elettrica proposta con procedura DOCFA da una S.p.A. Con sentenza n. 50/3/2012, passata in giudicato in data 13 maggio 2013, la CTP di Sondrio rideterminava in riduzione la rendita attribuita dall’Ufficio. Il Comune nel 2016 notificava alla società un avviso di accertamento, accertando una maggiore imposta per il 2013 nel periodo da gennaio a giugno, sulla base della rendita catastale come rettificata dall’Ufficio nel 2011. Visti gli esiti sfavorevoli nei primi gradi del giudizio la società contribuente proponeva ricorso per Cassazione per avere la CTR della Lombardia ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione prendendo come base imponibile l’importo determinato dalla sentenza n. 50/3/2012 soltanto decorrere dal suo passaggio in giudicato.

Come ricordato dalla Corte nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui “gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento” (Cass., Sez. 1, n. 6322/1983).

In tal senso come già più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di ICI: “qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato” (Cass. n. 11904/2008). E ancora “in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992” (Cass. Sez. 5, n. 4334/2015).

La Corte infine con riguardo alla decorrenza degli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale ha ricordato che esso “comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l’annullamento dell’atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottisi, salvo il limite dell’impossibilità, perché se così non fosse il successo dell’azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali “vigenti”, contenuto nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente” vigenti” (Cass. Sez. 5, n. 11439/2010).

I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso della società contribuente, hanno sottolineato come la CTR abbia disatteso il principio per cui gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento atteso che, nel caso in esame, al gennaio del 2013 sussistevano tutte le condizioni di vetustà e di obsolescenza dell’impianto oggetto del giudizio.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo