Mancato rispetto dei sessanta giorni dal p.v.c. nell’emissione dell’accertamento. Regole rigorose per la Corte di Cassazione a tutela del diritto al contraddittorio.

by Luca Mariotti

L’Ordinanza della Cassazione n. 7598 del 15 aprile 2016 torna sulla questione annosa dell’accertamento in assenza di contraddittorio nel caso “tipico” ovvero quello dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente. E la conclusione non può che essere omogenea con i precedenti: l’avviso è illegittimo. Ma c’è dell’altro: in primo luogo l’aver svolto un contraddittorio in adesione, dopo che l’atto impositivo è stato emesso, non è condizione tale da mutare la conclusione predetta. In secondo, la Suprema Corte precisa  che non è motivo di urgenza l’imminenza del termine di decadenza dell’accertamento. Ciò anche se l’imminenza del termine decadenziale si sia verificata per un tardivo invio del PVC da parte della Guardia di Finanza.

Nel caso specifico l’ufficio ha emesso l’accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dal rilascio del PVC. E la Commissione Regionale ha osservato che l’imminenza della decadenza del potere accertativo non costituiva una ragione sufficiente per derogare al rispetto del termine.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la Sentenza delle Sezioni Unite  n. 18184/2013 ovvero riaffermando che il termine di sessanta giorni inserito nello Statuto è espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Secondo la Corte l’imminente decadenza del potere di accertamento non è di per sé sufficiente a derogare dai 60 giorni. Ciò perché “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, ove alleghi l’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento al fine di contrastare l’eccezione di nullità per inosservanza dell’art. 12, comma 7, della legge 31 luglio 2000, n. 212, ha l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da ragioni che hanno impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimo giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica” (Cass. 25759/2014).

Quanto all’asserito tardivo invio del PVC da parte della Guardia di Finanza, non può ritenersi che l’Agenzia non risponda del ritardo con il quale le è stato trasmesso il verbale di verifica da parte degli organi accertatori, atteso che è l’amministrazione finanziaria nel suo complesso che deve attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

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