La prova del difetto di inerenza è a carico dell’amministrazione.

by Luca Mariotti

Nella Sentenza del 22 dicembre 2014 n. 27198 la Corte di Cassazione si è occupata del caso di una sponsorizzazione nella quale, in corso di verifica fiscale, si sono rilevate alcune peculiarità che l’hanno fatta ritenere non in linea col requisito di inerenza di cui all’art. 109 TUIR.

In particolare l’ufficio, preso atto dei rilievi dei verificatori e, segnatamente, del fatto che i costi di dette attività di sponsorizzazione erano stati interamente sostenuti dalla parte senza alcun addebito alla casa madre che ne aveva tratto invece diretto vantaggio, procedeva alle conseguenti rettifiche in punto di IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2003, liquidando le maggiori imposte dovute ed applicando interessi e sanzioni.

L’appello della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, era respinto dalla CTR Lombardia con la sentenza impugnata in Cassazione, sulla base della considerazione che la documentazione, prodotta dall’ufficio in adempimento dell’onere probatorio su di esso gravante nella specie, “non è direttamente rappresentativa del fatto costitutivo della pretesa azionata”, costituendo solo la premessa per poter affermare che i costi contabilizzati dalla ricorrente siano di competenza della casa madre.

Sul punto la Corte di Cassazione rileva che, laddove si stiano considerando delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale, che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività di impresa, deve obbligatoriamente essere l’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del  nesso di inerenza. Cioè non è il contribuente a dover giustificare la spesa, come pretende l’Agenzia, ma la spesa è deducibile fino a prova contraria. Prova che spetta proprio all’Agenzia medesima.

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