TARES anche sul garage non utilizzato a meno di apposita istanza del contribuente.

by Luca Mariotti

Nella Sentenza del 7 gennaio 2015 n. 33 la Corte di Cassazione decide sul ricorso del Comune interessato contro la sentenza di appello della CTR di Catania che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto non assoggettabile a TARES un  garage in cui la presenza dell’uomo era sporadica e l’uso era marginale, statuendo che sarebbe stato a carico del Comune l’onere di fornire la prova che rifiuti urbani venissero prodotti in quella struttura.

Secondo la Cassazione,  in virtù degli artt. 62 e 64 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage.

Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (V. pure Cass. Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013, Sent. n. 17634 del 2004).

Com’è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti, corse nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 7654 del 16/05/2012).

Quindi, gravava sulla contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, e addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 775 del 14/01/2011, n. 4766 del 2004). Peraltro era emerso che mai B. aveva provveduto a presentare la denunzia della detenzione del garage al Comune ai fini della Tarsu, né un’eventuale variazione ex art. 76 comma 1 D.Lgs. n. 507/93.

Perciò la sentenza impugnata non risulta, secondo la Corte, motivata in modo  giuridicamente corretto od adeguato su tale punto.

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