La procedura di adesione pre-accertamento non sospende alcun termine e non impedisce l’attivazione dell’adesione successiva alla notifica dell’atto impositivo.

by Luca Mariotti

«La sospensione del termine per l’impugnazione, prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e non dall’istanza di accertamento con adesione, prevista dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997 ».

Questo è il principio di diritto affermato nella Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13172 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Campanile, Rel. Condello).

A ben vedere non ci dovrebbe essere bisogno di una specifica lettura giacché espressamente la sospensione di 90 giorni, prevista dal comma 3, si riferisce al procedimento di accertamento con adesione instaurato su instanza del contribuente dopo la notifica dell’atto impositivo (comma 2 dello stesso articolo 6) e non alla procedura prevista dal comma 1. Quest’ultima riguarda la possibilità per il contribuente che è stato fatto oggetto di accessi, ispezioni o verifiche di chiedere all’ufficio, con  apposita istanza    in    carta    libera,   la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

Nel caso specifico la CTR aveva ritenuto, confermando la sentenza di primo grado, che una volta che il contribuente si era avvalso della facoltà di proporre istanza di accertamento con adesione prima dell’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, non avrebbe potuto utilmente esperire, nella fase successiva all’emissione dell’avviso di accertamento, un tentativo di accertamento con adesione usufruendo nuovamente della sospensione dei termini. Col risultato che la sospensione di 90 giorni non poteva operare e dunque, nel caso specifico, l’impugnazione sarebbe risultata tardiva.

In realtà l’unica sospensione prevista prevista per legge è quella prevista dal comma 3 in caso di istanza presentata dopo la notifica dell’accertamento. E quindi il contribuente aveva correttamente conteggiato i termini per impugnare, sospensione inclusa. La Corte ribadisce in via ufficiale dunque quanto è scritto nell’articolo 6 del d.lgs. del ’97, non avallando l’interpretazione dei Giudici di merito.

 

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