Indagini finanziarie su conti di terzi senza contraddittorio preventivo.

by Luca Mariotti

La sentenza della Corte di Cassazione del 4 marzo 2015 n. 4314 torna sul tema “caldo” del contraddittorio preventivo obbligatorio in fase di accertamento.

Si parla, nel caso specifico, di avvisi di accertamento emessi a seguito di indagini sui conti correnti dei soci di una Sas. In tale ambito i giudici di legittimità hanno trattato il problema della estendibilità a terzi soggetti diversi dal contribuente, precisando che dalla lettura dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 non è indicata alcuna limitazione. È  anzi uno schema tipico di evasione quello dell’utilizzo di conti formalmente intestati a terzi.
La Corte poi passa a considerare la questione dell’obbligo di contraddittorio preventivo in tema di indagini bancarie. La premessa è favorevole alle tesi del contribuente con il riconoscimento dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e richiamati nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze 26635/2009, 18184/2013 e 19667/2014 ).

Nelle conclusioni sul punto tuttavia il Collegio valuta infondata la richiesta di illegittimità dell’atto per violazione del contraddittorio preventivo. Ciò sul presupposto che l’instaurazione del contraddittorio preventivo sarebbe necessaria solo in quanto i conti oggetto di controllo siano riferibili al contribuente. Egli sarebbe infatti il soggetto in grado di fornire le giustificazioni dei movimenti sui propri conti bancari. Mentre l’estraneità ai conti, impedisce al contrario ogni possibile giustificazione su tali rapporti.
E’ quindi da considerare positivamente l’affermazione ormai generalizzata dell’obbligo di contraddittorio preventivo (in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sugli accertamenti “a tavolino”). Convince meno invece l’assunto per cui prima di riferire a un soggetto un conto di un terzo non si debba interloquire con colui al quale si contesta la disponibilità di fatto del conto stesso. Pare piuttosto si tratti di un passaggio presuntivo particolarmente delicato e in riferimento al quale, se un obbligo di contraddittorio preventivo esiste, tale fase assuma un valore addirittura maggiore e più significativo.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo