Il beneficio della preventiva escussione del garante, in caso di pagamento rateale di un accertamento con adesione, rende illegittima la cartella emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante

by admintrib

“In tema di accertamento con adesione, in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate può provvedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se il garante, invitato ad adempiere, non versa l’importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall’art. 1944 c.c. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale”.

Il principio di diritto, enunciato, dalla Suprema Corte, nella Ordinanza 23 marzo 2023, n. 8384 (Pres. Luciotti, Rel. Salemme) fornisce la lettura del comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. 218/97.

Tale comma oggi non più presente nell’articolo citato prevedeva, nel caso della definizione con la procedura di accertamento con adesione “In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.

La questione nel caso specifico riguarda il ruolo del garante, giacché il contribuente, definito due diversi avvisi, pagava la prima rata di entrambi gli avvisi prestando due polizze fideiussorie a garanzia emesse da una compagnia di assicurazione. Cessando poi di pagare le rate.

Ora, ai sensi dell’art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, ma le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale (beneficio della preventiva escussione).

L’Agenzia delle Entrate però, constatato il mancato pagamento delle rate successive dell’adesione, aveva emesso direttamente una cartella nei confronti del contribuente per una cifra rilevante (oltre 400 mila euro). I gradi di merito del giudizio avevano visto prevalere le tesi del contribuente (in grado di appello) che affermava l’illegittimità della iscrizione a ruolo senza la previa escussione del garante.

Per la Suprema Corte il procedimento si snoda in tre cadenze:

a) il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione (v. anche circolare dell’Agenzia delle entrate del 13.4.2006, n. 14/E);

b) il garante è tenuto a versate l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;

c) in caso di inadempimento del garante, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante (così, per tutte, in motiv., Cass. n. 13133 del 2018).

Non essendo nel caso specifico stata percorsa la procedura correttamente, ovvero mancando la seconda delle tre fasi necessarie, l’atto della riscossione emesso nei confronti del contribuente diventa illegittimo.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene pertanto respinto.

La sostanziale novità della questione, esitata nell’enunciazione del superiore principio di diritto, consente di integralmente compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

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