Gruppo fiscale e libertà di stabilimento: secondo la Corte UE la normativa francese discrimina in funzione della sede delle controllate.

by Luca Mariotti

L’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) testualmente recita: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.

Con Sentenza del 2 settembre 2015, C-386/14 la Corte di Giustizia UE affronta il caso di una società francese, membro di un gruppo, detiene a sua volta partecipazioni, superiori al 95%, in controllate, con sede sia in Francia che in altri Stati membri. I dividendi che detta società riceve dalle sue controllate, stabilite in altri Stati membri, sono stati dedotti dal suo utile fiscale con l’eccezione di una quota per spese e oneri, fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi ricevuti e che rappresenta le spese e gli oneri sopportati dalla società controllante, in relazione alla sua partecipazione nella controllata che ha distribuito tali dividendi. Dopo aver spontaneamente versato, su tale base, l’imposta sulle società e i contributi aggiuntivi, la società ha chiesto la restituzione della frazione di tali imposte. Sulla eccezione relativa all’articolo 49 del TFUE il giudice nazionale ha rinviato alla Corte di Giustizia.

Con laa sentenza del 2 settembre 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha quindi affrontato e deciso la seguente questione pregiudiziale: “se l’articolo 43 Ce, divenuto articolo 49 Tfue, relativo alla libertà di stabilimento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa relativa al regime francese dell’integrazione fiscale accordi a una società controllante integrante il beneficio della neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa percepisce unicamente dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre un siffatto diritto le è negato, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione”.
La Corte osserva che in base alla normativa francese solo le società residenti possono far parte di un gruppo fiscale integrato ed il vantaggio fiscale di cui trattasi è riservato solamente ai dividendi di origine nazionale.
In questo senso – inferiscono i togati comunitari – l’esclusione dal beneficio di un simile vantaggio di una società controllante che detenga una controllata stabilita in un altro Stato membro è tale da scoraggiare l’esercizio, da parte di tale società controllante, della sua libertà di stabilimento, dissuadendola dal creare controllate in altri Stati membri.
Per gli eurogiudici affinché la descritta differenza di trattamento sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, occorre che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale.
Dopo aver esaminato vari precedenti, la conclusione a cui la Corte giunge è che una differenza di trattamento come quella in esame, non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, riguardando detta differenza di trattamento solo i dividendi in entrata, ricevuti dalle società controllanti residenti, di modo che viene in rilievo la sovranità fiscale di un unico Stato.

Quindi la normativa fiscale francese sul punto configura una discriminazione fiscale tra società controllate nazionali ed estere.

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