Litisconsorzio processuale tributario e mancata notifica dell’appello a tutte le parti in causa nel giudizio di primo grado.

by Luca Mariotti

La mancata notifica del ricorso in appello a tutte le parti che hanno partecipato al processo di primo grado non è causa di inammissibilità dell’appello, comportando invece l’attivazione della procedura di cui all’art. 331 c.p.c. Sarà quindi il giudice che ordinerà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che non ha ricevuto l’appello, e, qualora ciò non avvenga, il giudizio è estinto.

Così la Corte di Cassazione nella Sentenza 2 settembre 2015 n. 17497.

E’ da ricordare allora che l’art. 53 del DLgs. 546/92 recita al secondo comma: “Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1 , 2 e 3.”

D’altro canto l’art. 331 c.p.c. prevede che: “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.”

Come la Corte ha più volte affermato, il concetto di causa “inscindibile” di cui all’art. 331 cpc va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (sentt. 567/98, 13695/01,27152/09, 1535/10).

Nel caso specifico la questione era quella della validità della notificazione delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria impugnata. E la Corte rileva che si tratta chiaramente di una situazione nella quale va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell’ente impositore (si vedano, in argomento, le pronunce n. 10934/15, 24868/13), cosicché tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado.

Ne deriva l’applicabilità dell’articolo 331 c.p.c. e quindi il principio per cui l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi appunto dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che “ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”).

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