Fiscalmente neutro lo scioglimento anticipato del trust con retrocessione dei beni al disponente.

by AdminStudio

La risposta a interpello n. 146/2026 dell’Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2026 affronta un caso di scioglimento anticipato di trust con retrocessione alla disponente della nuda proprietà di partecipazioni societarie, alla luce della nuova disciplina dell’articolo 4-bis del d.lgs. n. 346/1990 (TUSD) introdotta dal d.lgs. n. 139/2024.

Il trust, fiscalmente residente in Italia ma costituito a Londra, aveva ricevuto dalla disponente la nuda proprietà delle partecipazioni in Alfa S.r.l. e Beta S.p.A., con mantenimento dell’usufrutto in capo alla stessa; dopo una fusione per incorporazione e contestuale trasformazione, il fondo in trust si identifica nella nuda proprietà del 36,68% del capitale sociale di Beta S.r.l. Le parti intendono sciogliere il trust prima della scadenza tramite statutory termination ex Trusts Act 2019 neozelandese, con rinuncia meramente abdicativa, senza corrispettivo né designazione di terzi, dell’unica beneficiaria di primo livello vivente e conseguente retrocessione alla disponente della nuda proprietà delle quote.

L’Agenzia chiarisce che, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, i trust rilevano solo se producono un arricchimento gratuito dei beneficiari, e che l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni in loro favore. Si ribadisce che la mera costituzione del vincolo non è presupposto impositivo; occorre un’effettiva attribuzione patrimoniale stabile, in linea con la circolare n. 34/E/2022 e con la giurisprudenza di legittimità.

La questione centrale è se la retrocessione al disponente integri un nuovo presupposto d’imposta: richiamando la propria prassi (Interpello n. 165 del 1° agosto 2024), l’Agenzia afferma che la restituzione ai disponenti dei beni da essi originariamente apportati non realizza un trasferimento di ricchezza e, quindi, non è imponibile. La stessa giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la tesi secondo cui l’anticipata cessazione del trust elimina il presupposto dell’imposta, incidendo sulla potenzialità di arricchimento gratuito dei beneficiari, mentre l’automatica retrocessione dei beni non più segregati è fiscalmente irrilevante in quanto mera conseguenza dell’inidoneità sopravvenuta del vincolo (cfr. Cass. n.  31857, 2023; Cass. n. 8719 del 30/03/2021). Nel caso concreto, lo scioglimento avviene senza attuare il programma originario e senza attribuzione di beni ai beneficiari: il trustee attribuisce nuovamente alla disponente la nuda proprietà della partecipazione in Beta S.r.l., derivata dalle originarie partecipazioni in Alfa S.r.l. e Beta S.p.A. conferite nel trust. Anche se il valore attuale della nuda proprietà è superiore a quello indicato nell’atto di apporto, in ragione dell’età dell’usufruttuario e dei parametri del D.M. 24 dicembre 2025, l’Agenzia esclude che ciò comporti un arricchimento di un soggetto diverso dal disponente e, quindi, nega il presupposto oggettivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Sul piano delle imposte dirette, viene richiamato l’articolo 9, comma 5, TUIR e si precisa che la plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis, TUIR presuppone un atto a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. Poiché né l’apporto della nuda proprietà al trust né la retrocessione alla disponente avvengono a titolo oneroso, lo scioglimento non determina alcun evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. In sintesi, la risposta consolida una distinzione netta: quando il trust si chiude senza distribuzione ai beneficiari e i beni tornano al disponente, la retrocessione è fiscalmente neutra sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sia ai fini delle imposte dirette, anche se nel frattempo sono intervenute operazioni societarie e variazioni del valore della nuda proprietà.

 

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