La recente ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria (Pres. De Rosa, Rel. Marconi), n. 23381 del 16 luglio 2026, offre un contributo di particolare rilievo in tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa e di utilizzabilità, nel processo tributario, delle dichiarazioni di terzi a contenuto confessorio.
Il caso riguardava una socia/amministratrice di Srl che aveva impugnato l’avviso di accertamento Irpef relativo al reddito di partecipazione, fondato su maggiori ricavi extracontabili della società derivanti da fatture per operazioni inesistenti, accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la CTR Puglia, in riforma, aveva ritenuto superata la presunzione di distribuzione degli utili “in nero” tra i soci, valorizzando l’estraneità della contribuente alla gestione sociale, comprovata dalle dichiarazioni del cognato, amministratore di fatto, che aveva confessato spontaneamente la frode e il proprio ruolo esclusivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando, tra gli altri, motivi di violazione degli artt. 2730, 2697, 2727 e ss. c.c., contestando che la confessione stragiudiziale del terzo potesse integrare la prova contraria idonea a vincere la presunzione di riparto degli utili extracontabili, in assenza di ulteriori riscontri.
La Corte, richiamando un orientamento ormai consolidato, ribadisce che il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7 D.Lgs. 546/1992 opera solo rispetto alla testimonianza resa con le garanzie del contraddittorio, ma non impedisce l’utilizzo delle dichiarazioni acquisite in sede amministrativa né di quelle rese da terzi e prodotte dal contribuente, le quali possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Tali dichiarazioni, di regola, hanno valore indiziario, ma possono assumere natura di vera e propria presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., quando connotate da gravità, precisione e concordanza, specie se a contenuto confessorio di un illecito fiscale, in ragione della loro intrinseca attendibilità.
In applicazione del principio di parità delle armi, la Corte estende esplicitamente questa possibilità anche alle dichiarazioni confessorie di terzi dedotte a favore del contribuente, riconoscendo che esse possono costituire, da sole, prova presuntiva idonea a fondare la decisione di annullamento dell’accertamento. Sul piano della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, la Corte ricorda che si tratta di presunzione semplice, sorretta da massime di esperienza basate sul reciproco controllo e sul vincolo di solidarietà tra i soci, ma che essa può essere superata mediante la dimostrazione dell’estraneità del socio alla gestione e alla vita sociale, anche in ragione della mera intestazione formale delle partecipazioni e dell’impossibilità oggettiva di esercitare efficacemente le prerogative informative e di controllo ex art. 2476 c.c. In questo contesto, le dichiarazioni confessorie dell’amministratore di fatto, che si assume unico autore materiale della frode e afferma di aver tenuto all’oscuro la socia, possono legittimamente essere qualificate dal giudice di merito come presunzione grave e precisa dell’estraneità della contribuente e della mancata percezione degli utili extracontabili.
La Cassazione ritiene, dunque, corretta la motivazione della CTR, che ha qualificato la contribuente come “persona interposta fittiziamente”, esclusa di fatto dalla gestione e dalla ripartizione dell’utile occulto, e ha ritenuto che il maggior reddito accertato non fosse mai entrato nella sua capacità contributiva, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Sotto il profilo processuale, la Corte respinge inoltre le censure di vizio di motivazione ex artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., chiarendo che la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi e ha esaminato il fatto storico rilevante (la carica formale di amministratore della contribuente), qualificandola coerentemente alla luce del ruolo effettivo svolto dal cognato amministratore di fatto. La pronuncia, nel confermare il rigetto del ricorso dell’Agenzia e la condanna alle spese, si segnala, in conclusione, per il rafforzamento della tutela del socio meramente formale nelle società a ristretta base, attraverso un’applicazione evolutiva del principio di parità delle armi e della prova presuntiva, idonea a bilanciare l’esigenza di contrasto all’evasione con quella di non attrarre a tassazione redditi mai effettivamente percepiti.
