Esenzione ICI-IMU per i coniugi con residenze in comuni diversi: primi risvolti in seguito alla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale

by admintrib

Con ordinanza n. 1623 del 19 gennaio 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Russo) affronta il tema del diritto all’esenzione ICI-IMU per l’abitazione principale nel caso di coniugi residenti in comuni diversi richiamando quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.209/2022.

Nei fatti un contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con i quali il comune aveva preteso l’ ICI e l’IMU disconoscendo il diritto all’esenzione per l’abitazione principale, deducendo che pur se la moglie aveva trasferito la residenza anagrafica in altro comune per assistere l’anziana madre, non vi era stata alcuna frattura del rapporto coniugale e di conseguenza l’immobile per cui era richiesto il tributo costituiva l’abitazione principale. In seguito agli esiti favorevoli al contribuente nei primi due gradi di giudizio ricorreva per cassazione il comune lamentando che il beneficio indicato dal contribuente non può essere riconosciuto nel caso in cui i coniugi vivono in dimore separate, in quanto l’immobile deve essere ritenuto abitazione principale soltanto se nello stesso dimorano abitualmente e risiedono sia il contribuente sia i suoi familiari.

Come noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Nell’occasione la Corte Costituzionale ha peraltro ribadito che “la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, e dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo”.

La Corte, respinto il ricorso, ha dunque sancito che “a seguito di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, come nella specie pacificamente ammesso anche dal Comune, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo in esame).

Come evidenziato nel caso di specie dai Giudici di Legitimità “non si tratta qui infatti di una c.d. seconda casa -poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe all’esenzione-ma di residenze diverse il che, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c. , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Cass. 1785/2021) e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o “comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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