Esente da imposta di registro la separazione dei beni conseguente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche se dipendente da successiva sentenza che sia comunque ricollegabile a quella di separazione

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 8 giugno 2022 n. 18556 (Pres. De Masi, Rel. Billi) decide su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo alla tassazione della divisione dei beni tra ex coniugi.

La divisione predetta era stata applicata sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2190 del 2013, con cui erano stati assegnati in parti uguali agli intimati beni che erano oggetto di una comunione legale, sciolta con una sentenza parziale, molto più datata (n. 451 del 1998 del medesimo Tribunale) che aveva disposto la separazione coniugale.

I contribuenti avevano perciò invocato l’esenzione dall’imposta in questione, in quanto avente ad oggetto una sentenza conseguenziale alla prima, ai sensi della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19. L’Agenzia delle Entrate non condivideva questa impostazione e ricorreva contro la sentenza della CTR che aveva invece accolto la tesi dei contribuenti.

La Corte ritiene del tutto condivisibile l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall’art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi.

La ratio dell’agevolazione tributaria risiede, infatti, nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva (Sez. 5, n. 3074/2021, Rv. 660469 – 01).

Si tratta di un orientamento consolidato, in quanto già in precedenza è stato affermato che, l’agevolazione di cui all’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass., Sez. 5, n. 2111/2016, Rv. 639235 – 01).

Nel caso in esame la CTR ha affermato che con la sentenza n. 2190 del 2013 il tribunale ha assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni già comuni e di fatto ha dato attuazione allo scioglimento della comunione disposto con la prima sentenza n. 451 del 1998. Non essendoci alcuna contestazione su tale aspetto, ne consegue l’applicabilità dell’esenzione per cui è causa al caso di specie.

 

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