Con risposta a interpello n. 816 del 15 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono escluse dal «bonus facciate» le spese sostenute per interventi sulle «strutture opache orizzontali o inclinate» dell’involucro edilizio (quali, ad esempio, coperture, lastrici solari, tetti e pavimenti) anche se aperte al pubblico.
Nei fatti l’istante chiedeva all’Ufficio la possibilità di detrazione cd. bonus facciate anche per l’intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza aperta al pubblico costituente la copertura di un sottostante garage e avente, al pari delle facciate degli altri edifici oggetto dell’intervento un importante valore estetico.
Come ricordato dall’Agenzia i chiarimenti in ordine all’applicazione dell’agevolazione conosciuta come “Bonus facciate” (articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.
La citata circolare ha chiarito che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)» e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale».
Nel medesimo documento di prassi è stato inoltre precisato che sono escluse dal «bonus facciate» le spese sostenute per interventi sulle «strutture opache orizzontali o inclinate» dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture «opache»).
L’Agenzia ha dunque confermato come nel caso di specie l’istante potrà fruire del bonus facciate per gli interventi agevolabili relativi agli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale» dell’edificio visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, restando quindi escluso dal beneficio l’intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare (anche se aperto al pubblico).