Dirigenti delle agenzie fiscali nominati senza concorso? La Corte Costituzionale boccia la norma: le possibili conseguenze sugli accertamenti.

by Luca Mariotti

La sentenza n. 37 della Corte Costituzionale, emessa il 25 febbraio e depositata il 17 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del 2012 e delle successive proroghe che hanno consentito la nomina di funzionari come dirigenti nelle agenzie fiscali senza concorso. Si tratta più in dettaglio dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44. Dirompenti saranno gli effetti della sentenza dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: di fatto decadranno dall’incarico circa 1.200 dirigenti delle agenzie delle Entrate e delle Dogane attualmente inseriti in organico sulla base di un contratto a termine senza un concorso.

Ora, se detti funzionari sono stati nominati sulla base di una legge incostituzionale due possono essere le letture in diritto. Da un lato c’è chi considera tutti gli atti compiuti da queste persone, nominate senza concorso, nulli anche per il passato. Dall’altro chi vede nella sentenza stessa una possibile via d’uscita poiché la Consulta ammette la possibilità di delega del potere accertativo da parte del dirigente anche a semplici funzionari.

In attesa di letture più autorevoli della nostra, ricordiamo tuttavia che, nel caso specifico, non si tratta di procedimenti amministrativi di nomina rivelatisi invalidi. Si è viceversa in presenza di nomine fatte sulla base di una legge all’epoca vigente e che, a norma dell’art. 136 della Costituzione, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale.

L’interessantissima Sentenza 37/2015 fissa in modo netto il principio per cui “il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio”.

Richiamando anche dei precedenti tra cui la sentenza 192/2002 la Corte ha inoltre sancito che anche il passaggio a una fascia funzionale superiore determini “l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso”. 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo