Reato di omesso versamento IVA: legittimo il sequestro per equivalente direttamente sui conti correnti degli indagati.

by accesso temporaneo

Interessante sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione (16 marzo 2015 n. 11164) affronta la questione della legittimità di un sequestro per equivalente disposto dall’A.G. direttamente sui conti degli indagati per il reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter, D.Lgs. n. 74 del 2000) senza previa escussione dei beni che costituiscono il profitto dei reati tributari.

I Giudici della Corte richiamano le argomentazioni del Tribunale che aveva  sottolineato come i conti correnti delle società cooperative, alle quali era riferibile l’omesso versamento dell’I.V.A., dunque il profitto del reato inteso come risparmio di spesa, risultavano gestiti dagli imputati, i quali avevano prelevato rilevanti somme di denaro dai conti correnti di talune di esse.

Questa situazione di fatto configura, secondo la Cassazione, un’ipotesi rispetto alla quale le deduzioni difensive circa la necessaria previa escussione del patrimonio societario risultano inconferenti, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 10561 del 30/01/2014), in cui si è affermato il principio per cui “In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni”.

Inoltre i Giudici rimarcano il fatto per cui il reato si configura in un risparmio e non in un ingresso di denaro nelle casse del soggetto passivo IVA. Perciò, sostanziandosi esso in un mancato esborso, il sequestro dovrà necessariamente avvenire nella forma per equivalente e ciò, non solo perché il denaro è bene assolutamente fungibile, ma principalmente perché, in tal caso, esso non ha mai avuto una sua materialità fisica, ma è consistito in una immateriale entità contabile che, proprio perché non ha dato luogo a un esborso, non si è mai reificata in moneta contante (Sez. 3, n. 49631 del 30/05/2014).

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