“In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l’acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all’ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell’impresa”.
Questo il principio di diritto enunciato con l’ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Succio, Rel. Galasso).
La Corte ha affrontato un tema di notevole rilevanza pratica in materia di reddito d’impresa: la deducibilità delle quote di ammortamento relative a macchinari concessi in comodato gratuito ai clienti, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.P.R. 917/1986.
Nell’ambito di un più ampio contenzioso concernente accertamenti IRES, IRAP e IVA, uno dei motivi di ricorso proposti dalla società contribuente riguardava nello specifico la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento dei macchinari “chiudi contenitori” di proprietà della contribuente, messi gratuitamente a disposizione di alcuni clienti per consentire l’agevole utilizzo dei prodotti commercializzati. La Commissione tributaria regionale aveva negato la deducibilità sul presupposto che tali beni, pur restando di proprietà della società, non fossero utilizzati “nell’attività aziendale”, essendo destinati fin dall’origine ad essere ceduti in comodato gratuito. La contribuente sosteneva invece che i macchinari, favorendo il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali e la diffusione sul mercato dei prodotti, costituissero beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, richiamando anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione accoglie il motivo e chiarisce che l’art. 102 TUIR si riferisce ai beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa in senso ampio, non solo a quelli direttamente inseriti nel ciclo produttivo interno né necessariamente collocati presso la sede del contribuente. Richiamando il proprio orientamento in tema di esternalizzazione di fasi produttive e distributive, la Corte ribadisce che i costi relativi a beni affidati in comodato a terzi possono essere ammessi all’ammortamento quando concorrono alla realizzazione del programma economico dell’impresa, purché il vantaggio economico sia specifico, predeterminato e adeguatamente documentato (Cass. n. 1389/2011, (Cass. n. 16730/2015; cfr., Cass. n. 28375/2018). Nel caso di specie, i macchinari erano utilizzati dai clienti per migliorare l’uso dei prodotti forniti dall’impresa, con la finalità di incrementare le vendite; tali beni risultano dunque funzionali allo scopo dell’impresa – la produzione di utili – e connessi all’attività svolta, integrando il requisito dell’inerenza del costo.
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della deducibilità, non è necessario che il costo sia sostenuto per ottenere una specifica componente attiva, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio a un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. n. 16826/2007). Ne discende che i beni strumentali possono essere dislocati presso terzi comodatari e non devono necessariamente essere impiegati in un’attività produttiva esternalizzata: è sufficiente che siano funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti commerciali e alla maggiore diffusione dei prodotti sul mercato.
