L’ordinanza n. 19073/2026 dell’11 giugno 2026 della Sezione tributaria della Corte di cassazione (Pres. Macagno, Rel. Serrelli) offre un utile chiarimento sistematico sul rapporto tra principio di inerenza, giudizio di antieconomicità e riparto dell’onere probatorio in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Il caso riguardava un avvocato che aveva stipulato un contratto di servizi con una società di consulenza riconducibile al coniuge, per un corrispettivo annuo di 120.000 euro, rispetto al quale l’Agenzia delle entrate aveva negato in parte la deducibilità per difetto di inerenza, evocando un comportamento “macroscopicamente antieconomico” e la presenza di legami personali e societari idonei a far presumere una sovrastruttura artificiosa.
La Corte muove da un presupposto decisivo: nel caso di specie non era stata formalmente contestata un’operazione elusiva o abusiva, realizzata tramite interposizione fittizia, ma soltanto negata l’inerenza del costo sulla base di elementi ritenuti anomali e dell’asserita antieconomicità dell’operazione. Tale distinzione ha immediati riflessi sull’onere della prova. In assenza di una contestazione strutturata in chiave elusiva, non trova applicazione lo schema del disconoscimento dell’efficacia di atti formalmente leciti in funzione antiabuso, bensì la più “tradizionale” dialettica sull’inerenza ex articolo 109 del TUIR.
Richiamando un consolidato orientamento, la Cassazione ribadisce che il requisito di inerenza discende dalla nozione stessa di reddito d’impresa, e va inteso come necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività, anche in via indiretta o potenziale, con giudizio di natura qualitativa e non quantitativa. Non occorre dimostrare un’utilità economica in senso stretto; ciò che rileva è la correlazione funzionale del costo all’attività produttiva di reddito. In questa prospettiva, il giudizio di congruità e l’eventuale profilo di antieconomicità non si identificano con l’inerenza, ma operano su un piano logico distinto, assumendo valore di indizi sintomatici dell’assenza di connessione economica con l’attività.
Sul piano probatorio, la Corte conferma lo schema bifasico già noto: da un lato, grava sul contribuente l’onere di provare e documentare l’esistenza, la natura e la destinazione imprenditoriale del costo, cioè che si tratti di un atto d’impresa in correlazione con l’attività svolta; dall’altro lato, l’Amministrazione finanziaria, quando intenda negare l’inerenza, può valorizzare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa quali indici della carenza di tale requisito, ma deve anch’essa offrire elementi concreti che rendano plausibile il giudizio di non correlazione. In tema di IVA, la “macroscopica antieconomicità” può fungere da indice di difetto di connessione tra costo e attività d’impresa.
Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato in fatto: l’effettività delle prestazioni, il pagamento dei corrispettivi, la collocazione dello studio professionale nell’immobile locato alla società di servizi e l’utilizzo delle relative utenze, nonché la funzione dei servizi logistici e di supporto rispetto alla complessa attività dell’avvocato, anche in relazione al tempo risparmiato. Avevano inoltre ritenuto congruo il costo, pari al 28% del fatturato annuo, reputandolo proporzionato al reddito dichiarato e coerente con gli studi di settore. Su tali basi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva affermato la sussistenza dell’inerenza e negato il carattere “macroscopicamente antieconomico” dell’operazione.
La Cassazione dichiara inammissibile il motivo dell’Agenzia sul punto, rilevando che la ricorrente si è limitata a reiterare la propria ricostruzione difensiva senza confrontarsi con la ratio decidendi, non fornendo alcuna prova concreta, neppure presuntiva, dei supposti minori costi che il contribuente avrebbe sostenuto in assenza del contratto di servizi. L’Amministrazione, in altri termini, non ha superato il giudizio di merito che, alla luce della documentazione prodotta e delle circostanze accertate, aveva ritenuto le spese effettive, inerenti e congrue, né ha scalfito il rilievo quantitativo (28% del fatturato) valorizzato dai giudici territoriali. La censura sull’IVA viene, infine, qualificata come generica: la semplice presenza di legami familiari e personali tra le parti non dimostra uno scostamento dal “valore normale” né giustifica l’applicazione dell’articolo 80 della Direttiva 2006/112/CE in assenza di contestazione sul diritto alla detrazione o su un corrispettivo anomalo rispetto al valore di mercato.
Sul piano sistematico, l’ordinanza conferma che la macroscopica antieconomicità non è una clausola generica di legittimazione dell’accertamento induttivo, ma un indice probatorio che deve poggiare su elementi oggettivi verificabili. L’Amministrazione non può limitarsi a dedurre, in via ipotetica, che il contribuente avrebbe potuto sostenere costi inferiori attraverso una diversa organizzazione (ad esempio assumendo direttamente personale anziché esternalizzare servizi), senza dimostrare, almeno in via presuntiva, l’entità dei pretesi minori costi e la reale incoerenza economica della scelta imprenditoriale rispetto al modello di business adottato. Diversamente, si scivolerebbe in un controllo di merito sulle scelte gestionali, che la Corte continua a considerare estraneo al perimetro del potere impositivo, salvo che tali scelte si traducano in operazioni prive di giustificazione economica apprezzabile e funzionali all’aggiramento della norma tributaria.
La decisione, pur collocandosi nella linea già tracciata dalla giurisprudenza in tema di inerenza e antieconomicità, assume rilievo pratico per l’attività di difesa: da un lato, ribadisce la necessità, per il contribuente, di curare un’adeguata documentazione funzionale dei costi, specie quando l’operazione presenti profili di particolarità o legami infragruppo o familiari; dall’altro, richiama l’Amministrazione a un uso rigoroso dell’argomento dell’antieconomicità, che non può essere invocato in modo meramente assertivo, ma deve tradursi in un impianto probatorio coerente, capace di superare l’accertamento di merito sulla reale funzionalità economica del costo contestato.
