Credito d’imposta per riacquisto della prima casa: il beneficio è reiterabile per acquisti successivi.

by Luca Mariotti

Nella Sentenza 3 febbraio 2016, n. 2072 la Corte di Cassazione aggiunge un altro tassello alla giurisprudenza derivata dalla enorme casistica dei c.d. benefici prima casa in ambito di imposte indirette sui trasferimenti.

Casistica e giurisprudenza forse fin troppo ricche ed alle quali sarebbe magari il caso di mettere un freno, anche normativamente, stabilendo finalmente dei principi. Considerato anche che non è raro che casi simili siano giudicati in modo difforme e viceversa.

La questione che si tratta stavolta è la doglianza dell’Agenzia delle Entrate secondo cui si configurerebbe violazione di legge e falsa applicazione dell’art.7 legge 448/1998, art. 8 legge 212/2000 ed art. 1241 cc in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc  nel caso in cui il giudice di merito ritenga legittimo usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 portando in detrazione il credito di imposta già usufruito per l’acquisto di un secondo immobile, successivo all’acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all’erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto dì altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Così facendo, secondo l’Agenzia, il giudice avrebbe consentito che un’imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d’imposta.

La Corte non accoglie la prospettazione erariale rifacendosi ad un identico recente precedente. Testalmente: “questa Corte in caso di plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti ha statuito: “In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata”. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 8847 del 30/04/2015)”.

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