CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3790

by admintrib

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente relatore Dott. Ettore Cirillo.

Ragioni della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il dott. G.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Campania, che ha confermato interamente la cartella per il pagamento dell’IRAP per l’anno 2009, laddove il contribuente aveva chiesto il riconoscimento di non essere tenuto al versamento dell’imposta accertata in relazione alla parte di attività scindibile e rivolta alla partecipazione del professionista quale sindaco o revisore di società capitali terze. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Il ricorrente, mentre erroneamente censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’autonoma delibazione compiuta ex actis dal giudice d’appello (motivo 1), fondatamente invece lamenta la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, arti. 2, riguardo all’attività di sindaco/revisore (motivo 2). 2.1 L’assunto del giudice merito si pone in discontinuità con i principi regolativi della materia compendiati da Cass. 03103 / 2016, n. 4246 e Cass. 02111 / 2016, n. 22138 nel senso che il professionista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il professionista normalmente operi presso uno studio professionale, anche se associato, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.

Già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 19/07/2011, n. 15803 e Cass. 05/03/2012, n.3434 si è chiarito – riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (coni: Cass. del 2310112017, n. 1712). Infatti le cariche di sindaco/revisore di società terze sono, in tesi generale, riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono, per cd. redditi assimilati ex lege 21 novembre 2000, n. 342, art. 34 (Cass., 28106/ 2017, n. 6206). 2.3 Tale specifico accertamento, che va compiuto in concreto e spetta al giudice di merito (Cass., 03 / 07 / 2017 n. 16372), è stato del tutto omesso dalla sentenza d’appello, che si trincera dietro enunciazioni anapodittiche (pag. 5, § 7, 7.1.) e logicamente sconnesse rispetto al perimetro tracciato dai superiori principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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