Controversie a base catastale e problemi di giurisdizione.

by Luca Mariotti

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2950 del 16 febbraio 2016 chiariscono il principio alla base della giurisdizione (civile e/o tributaria) in materia di controversie catastali.

Le comproprietarie di un appartamento e delle relative pertinenze avevano convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma la proprietaria di altre unità immobiliari nel medesimo condominio, chiedendo – fra l’altro – l’accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, la disapplicazione degli atti catastali recanti identificativi errati e la dichiarazione dell’obbligo di vari enti, tra i quali l’Agenzia del territorio, di apportare le relative correzioni e rettifiche catastali.

Il Tribunale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del ministero dell’Economia, dichiarando al contempo il proprio difetto di giurisdizione. Rilevava infatti che le modifiche catastali fossero competenza del giudice tributario.

La Corte di Appello di Roma rigettava l’appello.

Le Sezioni Unite hanno invece ritenuto fondato il ricorso e cassato la sentenza impugnata dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia tra privati.

Innanzitutto è stato richiamato l’articolo 2 comma 2 del Dlgs 546/92, secondo cui appartengono al giudice fiscale le controversie promosse dai possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni, nonché la consistenza, il classamento e la rendita delle singole unità immobiliari. Il successivo articolo 19 dello stesso decreto, in materia di processo tributario prevede anche che tra gli atti impugnabili ci siano i provvedimenti relativi alle operazioni catastali. La giurisdizione tributaria, però, secondo la Corte di Cassazione, può essere attivata solo in relazione ad una controversia in cui emerge una parte pubblica che esercita un potere impositivo. Una causa tra privati è così esclusa dal rapporto tributario come lo sono le azioni di rivendica o di regolamento di confini.

Viene quindi affermato il principio secondo cui competono al giudice ordinario le controversie tra privati o tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione della proprietà. In tali ambiti i dati catastali hanno infatti un utilizzo privatistico, ai fini probatori.  Nel caso invece, siano contestate le risultanze dei pubblici registri ai fini impositivi e venga richiesta una variazione, la giurisdizione è delle commissioni tributarie.

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