Compensi corrisposti da società estera per prestazioni di lavoro autonomo svolte in Italia da non residenti: i chiarimenti dell’Agenzia

by admintrib

Con risposta ad interpello n. 700 del 11 ottobre 2021 le Entrate hanno fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative legate al corretto trattamento fiscale dei compensi corrisposti a soggetti fiscalmente residenti all’estero da una società anch’essa residente all’estero per prestazioni lavorative svolte in Italia.

Nei fatti una società di diritto francese attiva nel settore della moda e del lusso rendeva nota all’ufficio l’intenzione di voler organizzare la campagna per il lancio pubblicitario della nuova collezione Autunno-Inverno 2021-2022; il tutto attraverso la stipula di accordi contrattuali con modelli professionisti e “testimonials” (tutti fiscalmente residenti all’estero) aventi ad oggetto una serie di sessioni di photo shooting (interamente in Italia) e la concessione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine. In relazione a detta fattispecie l’Istante chiedeva all’Ufficio chiarimenti in merito ad alcune questioni: in particolar modo se i compensi legati a detti contratti dovessero considerarsi come reddito prodotto in Italia sia per i modelli che per i “testimonials” e se la società, non residente in Italia, fosse tenuta ad effettuare adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, nella caso in esame:

– per i modelli professionisti, ancorché residenti all’estero, costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 TUIR, i compensi erogati sia per l’esecuzione di sessioni di photo shooting che per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, attratti nella potestà impositiva dello Stato italiano in virtù dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR data la circostanza dello svolgimento della prestazione lavorativa in Italia (a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine);

– per i “testimonials” non residenti (personaggi noti non esercitanti, in via principale e con la dovuta professionalità e abitualità, l’attività tipica di modello) costituiscono redditi di lavoro autonomo sia i compensi erogati per le sessioni di photo shooting (articolo 53, comma 1 TUIR, perché connessi al contesto artistico nel quale gli stessi esprimono la propria attività principale), che quelli correlati all’utilizzazione dei diritti di immagine (all’articolo 54, comma 1-quater, del Tuir, poiché “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”). Redditi anche in tal caso territorialmente rilevanti in Italia in base al citato articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir;

– le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricompresi, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta in base al comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ne sono, in linea di principio, oggettivamente esclusi in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. Ragion per cui il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta.

 

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