Sembra un principio ormai consolidato quello per cui, nell’applicare le norme interne sul diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 e segg.) il concetto di esercizio di attività di impresa vada inteso non letteralmente ma anche in potenza. Cioè se si svolgono attività preliminari quando ancora l’attività economica che è nelle intenzioni non si attua, l’imposta è pur sempre deducibile. Nella fattispecie si trattava delle spese di costruzione di un immobile da adibire, senza che sul punto siano nate contestazioni, a clinica privata.
Evidentemente anni di sentenze della Corte UE e l’ultima consolidata giurisprudenza della Cassazione non hanno ancora rimosso i dubbi delle Entrate. Si segnala allora, sul punto, la recente sentenza n. 1578 del 28 gennaio 2015 della Corte di Cassazione.
Le argomentazioni della Corte appaiono chiare e condivisibili. Ci permettiamo solo un’annotazione: forse un’applicazione più rigorosa del principio di soccombenza rimuoverebbe le ultime resistenze su questioni che controverse non sono mai state, almeno nella normativa UE e nella giurisprudenza comunitaria.