Appello proposto da un ufficio dell’Agenzia diverso da quello intevenuto in CTP: non c’è inammissibilità.

by Luca Mariotti

Secondo l’articolo 10 del decreto sul processo tributario sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze  o  l’ente  locale  o  il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto  impugnato o non ha emanato l’atto richiesto.

Il riferimento quindi è all’ufficio del Ministero (dopo il D.Lgs. n. 300/1999 all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle entrate).

L’articolo 53 secondo comma dello stesso D.Lgs  546/92 ci dice poi che Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

Ne dovrebbe derivare la regola per cui l’ufficio che compare in primo grado sarà anche quello che proporrà appello avverso la sentenza ad esso in tutto o in parte sfavorevole. Invece la Corte di Cassazione con la sentenza 11 marzo 2015, n. 4862 (che richiama alcuni altri precedenti) arriva a conclusioni diverse. Almeno quanto alle conseguenze della proposizione dell’appello da parte di un Ufficio diverso da quello contro cui è stata emessa la sentenza di primo grado, conseguenze che non conducono all’inammissibilità dell’appello.

Letteralmente “il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti dell’ufficio di Caserta dell’Agenzia delle Entrate e che l’appello sia stato proposto dall’Ufficio di Aversa, non comporta l’inammissibilità dell’appello. E ciò, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato”.

Argomentazioni peraltro, per quanto sopra detto, non del tutto condivisibili.

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