Omesso versamento IVA: risponde del reato anche il prestanome.

by Luca Mariotti

La sentenza n. 10498 del 12 marzo 2014 della Corte di Cassazione si occupa di un caso di omesso versamento IVA e del conseguente reato ex art. 10-ter del DLgs n. 74/2000 a carico dell’amministratore di una società che tuttavia non ha mai effettivamente avuto tale funzione, risultando di fatto un direttore commerciale.

L’imputato, per tale ragione, era stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal competente Tribunale. Il Procuratore Generale della Repubblica Brescia ha presentato ricorso “per saltum” in cassazione censurando, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., la decisione per violazione degli artt. 10-ter DLgs. n. 74/2000 e 40 cpv c.p.

I Giudici hanno aderito alle tesi del ricorrente enunciando (anzi ribadendo) alcuni interessanti principi.

Dapprima viene riconosciuto che vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l’azione dovuta mentre l’estraneo è il prestanome. Ma si precisa altresì che a quest’ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.

Quindi i Giudici individuano, conformemente a precedenti pronunce, nell’amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l’evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d’ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, viene richiamato il concetto di dolo eventuale. Si afferma, in altri termini, che il prestanome, accettando la carica, ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (cfr. Cass. 26.1.2006 n. 7208; Cass. 6.4.2006 n. 22919, Cass. 26.11.1999 Dr. Rv. 215199).

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