Ancora sul concetto di “superficie utile” e agevolazioni prima casa.

by Luca Mariotti

L’esame delle sentenze contenute nel corposo deposito del 13 maggio 2016 della V Sezione non ha fornito spunti rilevanti, se non la considerazione di una complessiva “debacle” dei contribuenti di fronte soprattutto all’Agenzia delle Entrate: su una quarantina di sentenze esaminate, infatti, pochissime sono state le vittorie dei contribuenti e si sono verificate, tra l’altro, su temi ormai pacifici (IVA sulla TIA, obbligo di contraddittorio, valori OMI ai fini della valutazione immobiliare…).

Tra le varie questioni ci è parsa interessante quella cui si riferisce la Sentenza 13 maggio 2016 n. 9841 (Presidente Piccininni Carlo, Relatore Perrino Angelina Maria) che ripropone il tema del computo della “superficie utile” ai fini delle agevolazioni prima casa, ed in particolare in relazione alla soglia di superficie che identifica le abitazioni con caratteristiche di lusso.

Sappiamo infatti che l’espressione “superficie utile” (commercialmente coincidente con la superficie di calpestio, e quindi “al netto” dei muri, sia interni che perimetrali) non è però definita in modo specifico dalla legge. Nel DM (Ministero dei lavori pubblici) del 2 agosto 1969 (articoli 5 e 6) si dice che nel computo della superficie utile, si devono escludere «i balconi, le terrazze, le soffitte, le scale». Sul fatto che si parli di un’agevolazione (e quindi non si possa estendere l’ambito di applicazione) e sulla lettera della legge, alcune sentenze della Cassazione sono arrivate ad una conclusione che per certi aspetti appare, pur con il dovuto rispetto dei supremi Giudici, paradossale, come sappiamo: nella superficie “utile” rientrerebbero infatti i muri perimetrali e divisori.

Questa interpretazione del concetto di superficie “utile” che cozza tra l’altro con sessant’anni di  normativa edilizia, ha causato ad alcuni ignari contribuenti situazioni di enorme disagio economico per il recupero delle somme risparmiate all’epoca degli atti e oggi richieste dall’Agenzia delle Entrate, sovente con sanzioni e interessi. Al punto che della questione si è occupato anche il Parlamento per una interrogazione firmata da Filippo Busin e Roberto Simonetti nel febbraio scorso.

L’interrogazione che ha per oggetto l’interpretazione di un decreto Ministeriale del Ministero dei lavori pubblici del 1969, come detto, anziché essere stata formulata al Ministero delle Infrastrutture è stata presentata al MEF, che nell’Agenzia delle Entrate ha un tenace sostenitore della versione “muri inclusi” della regola. Ed è facile immaginare la risposta.

Tornando alla Sentenza n. 9841, in essa si dà risalto, per escludere alcune superfici, alla loro dimostrata non utilizzabilità (utilizzabilità non coincidente con l’abitabilità secondo la normativa edilizia). La utilizzabilità costituisce invece parametro idoneo a individuare la lussuosità dell’abitazione (cfr. quarto motivo). Per contro, dunque, le superfici non utilizzabili non vanno computate.

Come si possa coniugare il requisito della utilizzabilità con l’inclusione, nel calcolo, anche della superficie in pianta dei muri perimetrali e divisori è questione che rimane oscura, lasciando ancora dubbi interpretativi non risolti.

A proposito di dubbi: abbiamo cercato di contattare l’On. Busin per chiedergli come mai l’interrogazione 5-07744 del giorno 11 febbraio 2016 sia stata presentata al Ministero dell’Economia invece che a quello delle infrastrutture. Non abbiamo avuto al momento risposta.

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