Alle Sezioni Unite l’IRAP per il lavoro autonomo in forma di società semplice.
Con l’Ordinanza della Corte di Cassazione 25 febbraio 2015, n. 3870 si sottopone al Primo Presidente l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza se, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs.446/1997, debba essere sottoposto ad IRAP il “valore aggiunto prodotto nel territorio regionale” da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, ed in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una “autonoma organizzazione” dei fattori produttivi.
Le argomentazioni dell’Ordinanza sono abbondanti e non sempre chiarissime. Ma alla fine si riducono ad un contrasto giurisprudenziale tra alcune (poche) sentenze della Corte. Da un lato c’è la posizione di chi intende la costituzione di una società semplice tra professionisti come segnale inequivoco di attività autonomamente organizzata e quindi di soggettività passiva IRAP. Dall’altro tale elemento formale sarebbe, per altra giurisprudenza, del tutto ininfluente ai fini della valutazione del presupposto. Presupposto che, per il lavoratore autonomo, comunque strutturi la propria attività, va valutato caso per caso come la Sentenza 156 del 2001 della Corte Costituzionale afferma. E, dopo l’Irap Day e i chiarimenti interpretativi della Cassazione, è chiaro che l’imposizione IRAP scatta solo qualora vi sia organizzazione di capitali o lavoro altrui, ossia quando vi sia un quid pluris che ecceda il lavoro personale di colui che svolge l’attività di riferimento.