Abuso del diritto: massimo rilievo va dato alla prova del disegno elusivo.

by Luca Mariotti

La Sentenza della Corte di Cassazione, V Sezione, del 20 gennaio 2017 n. 1520 si occupa di un caso piuttosto articolato di operazioni finanziarie tra istituti di credito, società debitrice e società controllante di quest’ultima. Fattispecie che aveva comportato la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva rappresentata dall’estinzione dei debiti della società per effetto di rinuncia parziale da parte della controllante. Con due gradi di giudizio sfavorevoli al contribuente.

Si trattava di crediti in origine vantati dalle banche nei confronti della C. S.r.l., che erano stati acquistati dalla controllante F. S.p.A. per un prezzo inferiore al valore nominale e ai quali successivamente la stessa società aveva rinunciato in parte (per importo pari alla differenza tra valore nominale e costo sostenuto per il loro acquisto).

L’Ufficio riteneva che detta operazione rispondesse al solo fine di eludere l’imposta che altrimenti sarebbe stata dovuta se la rinuncia fosse stata operata direttamente dalle banche nei confronti della debitrice (considerandosi in tal caso la corrispondente estinzione del debito quale sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 55, comma 1, T.U.I.R.) e pertanto rettificava in tal senso il reddito imponibile, disapplicando – in forza dell’art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – l’art. 55, comma 4, T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis), che considera non tassabile la sopravvenienza derivante da rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società partecipata.

La Corte esamina gli articolati motivi di doglianza e, alla fine, cassa la sentenza della CTR.

Viene in particolare censurata la tesi, valorizzata nella sentenza della Commissione Regionale e di rilievo centrale nella qualificazione della complessa operazione negoziale come diretta a fini di elusione fiscale, secondo cui la rinuncia a una parte dei crediti vantati dalle banche nei confronti di C. sarebbe stata già pregiudizialmente concordata tra le stesse parti prima e indipendentemente dall’intervento di F. S.p.a., risultando tale assunto insufficientemente motivato e provato.

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