Omesso invio dell’avviso di trattazione al domicilio eletto: nullità della sentenza tributaria.

by Luca Mariotti

Nella Sentenza 18 gennaio 2017, n. 1133 della quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Tirelli, Rel. Marulli) si esamina il ricorso di una società che, con unico motivo, deduce la nullità del procedimento d’appello per violazione degli artt. 31, comma 1, Dig. 546/92, 101 c.p.c., 111, 3 e 24 Cost.. Ciò con riguardo alla circostanza che la CTR avesse pronunciato l’impugnata decisione nonostante la regolare costituzione del proprio procuratore, senza però che questi avesse ricevuto l’avviso di trattazione della controversia.

Di conseguenza egli non ha potuto svolgere né attività difensive, né tantomeno partecipare all’udienza di discussione. Nel giudizio di merito si era anche appurato che il predetto procuratore non aveva mai cambiato indirizzo durante il processo.

La Corte ricorda come sia principio affermato dalle SS.UU. 13654/11 che “in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli”.

La conseguenza non può che essere l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza di appello.

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