Termine dilatorio di 60 giorni anche in tema di imposta di registro

by admintrib

“Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell’accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all’art. 53 bis del d.P.R. n. 131 del 1986”.

Questo il principio di diritto espresso con sentenza n. 12412 del 19 aprile 2022 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Nonno).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate (in seguito all’accesso presso i locali aziendali sfociato in p.v.c.) emetteva avviso di accertamento nei confronti di una s.r.l. con il quale, in ragione della riqualificazione come cessione di azienda di una serie di operazioni negoziali, liquidava l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico sull’Imposta di Registro – TUR). Dopo esiti alternanti nei primi due gradi del giudizio ricorreva in Cassazione la società contribuente lamentando la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212 ed evidenziando la nullità dell’avviso di liquidazione in quanto emesso in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni.

La Corte, nel solco di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha nell’occasione rimarcato che l’Amministrazione Finanziaria risulta “gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (tra le altre: Cass. S.U. n. 24823/2015; Cass. n. 11560/2018; Cass. n. 27421/2018).

Come ricordato dai Giudici di Legittimità l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale (espressamente previsto con valutazione di necessarietà ex ante nella specifica ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività ovvero nelle ipotesi di accessi cd. ‘istantanei’ volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento) comporta la nullità dell’avviso di accertamento.

Sotto tale profilo gli stessi Giudici hanno evidenziato come il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, risulti applicabile anche in tema di imposta di registro giusta il richiamo di cui all’art. 53 bis del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La Corte, accolto il ricorso della società contribuente, ha dunque sancito la nullità dell’avviso di accertamento in quanto pacificamente emesso ante tempus diversamente da quanto ritenuto dalla CTR che erroneamente aveva valutato come non sanzionabile la violazione del termine dilatorio.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

 

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