“La rinuncia da parte del socio-amministratore al trattamento di fine mandato costituisce dal punto di vista giuridico un incasso, come tale suscettibile di essere tassato, in quanto per un verso presuppone la possibilità di disporre di una somma di denaro, costituisce espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, “utilizzato” e per un altro verso arricchisce un soggetto giuridico – la società – che appartiene al rinunciante in quanto socio della stessa, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica e in violazione del principio della capacità contributiva, dell’incremento della partecipazione sociale”.
Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 12223 del 14 aprile 2022 dalla Sezione Filtro della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Delli Priscoli).
Nei fatti l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento IRPEF nei confronti di un contribuente, amministratore e socio di una s.r.l., che traeva origine dalla rinuncia dello stesso al trattamento di fine mandato accantonato a suo favore dal 1998 al 2006 dalla società. La CTP respingeva il ricorso del contribuente. La CTR Toscana accoglieva l’appello della parte contribuente affermando che il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal Legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia lamentando la violazione degli artt. 44, 45, 88 e 94 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 53 della Costituzione.
I Giudici hanno ricordato come la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria sia stata più volte riconosciuta dalla Corte la quale in più occasioni ha ribadito che in tema di determinazione del reddito d’impresa “l’art.88 del TUIR, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta” (Cass. n. 26842/2014, Cass. n. 1335/2016, Cass. 7636/2017, Cass. n. 2057 del 2020).
Secondo la Corte, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia, infatti “in tale contesto appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Pertanto la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, “utilizzato”” (Cass. n. 7636 del 2017).
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
