La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 6789 del 22 febbraio 2016, ha stabilito che la costituzione di un Trust può configurare il delitto di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte“, di cui all’art. 11, del D.Lgs n. 74/2000, qualora emerga che tale rapporto giuridico è stato posto in essere con lo scopo di ostacolare l’azione del Fisco.
Peraltro già nei mesi passati la Suprema Corte aveva preso in esame l’istituto del Trust, considerandolo mezzo fraudolento idoneo a realizzare il delitto di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui il disponente avesse effettuato dei conferimenti in un Trust costituito con l’unica finalità di sottrarsi al pagamento del debito tributario (cfr. Cass. Pen., sez. III, 9 ottobre 2015, n. 40534).
Nel caso in esame, tuttavia, la Cassazione si spinge oltre e afferma che il delitto di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 74/2000 si perfeziona a prescindere dal fatto che il Trust non abbia ricevuto conferimenti e che il patrimonio del contribuente sia comunque capiente rispetto alla pretesa tributaria.
Ciò in quanto il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e quindi è irrilevante il fatto che dalla condotta non sia derivato un danno per l’erario, dato che “la stessa costituzione del Trust è atto che di per sé mette in pericolo la garanzia patrimoniale del credito fiscale, potendo in qualsiasi momento essere ceduto ad esso e quindi segregato un valore economico rientrante nel patrimonio della contribuente“.
(commento a cura dell’Avv. Martina Urban)