“Ciò che rileva ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile non è lo stato dell’immobile che risulta dal suo accatastamento, bensì lo stato di fatto al tempo della cessione con la quale si realizza la plusvalenza, con la conseguenza che, nel caso di vendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, il valore dei fabbricati che eventualmente già insistano sul terreno da più di cinque anni prima della vendita deve essere sottratto nel computo della plusvalenza tassabile”. Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 10954 del 23 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. Napolitano). Nei fatti un contribuente cedeva nel 2004 un lotto …
“La deducibilità massima dei costi entro il limite del 20% (di cui all’art. 164 del TUIR, ndr) può affermarsi in relazione all’Ires, ma non all’Irap, …
Con ordinanza 10874 del 23 aprile 2024 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Macagno) torna ad esprimersi circa la deducibilità dei …
“Nel processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle prove cd. atipiche, la relazione di stima dell’Ufficio non ha efficacia dimostrativa “ex se” …
L’editoriale tratta di economia e di “favole” del mainstream in relazione allo “spread”. Quanto agli approfondimenti parliamo del rafforzamento dei principi enunciati nello Statuto del …